Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (art. 186 d.lgs. n. 285/1992) articolando tre motivi: 1) omessa o carente motivazione nel rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.); 2) manifesta illogicità del rigetto della messa alla prova e, al contempo, accoglimento della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità (art. 56-bis L. 24/11/1981 n. 689); 3) inosservanza dell'art. 191 c.p.p. e invalidità degli atti (moduli ex art. 354 c.p.p.) relativi agli accertamenti ematici, per mancata informazione/consenso e mancata assistenza difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la discrezionalità del giudice nel negare la messa alla prova, ritenendo plausibile la valutazione negativa della prognosi in ragione dei precedenti specifici (anche per conversioni pregresse in lavori di pubblica utilità), ha chiarito la compatibilità tra il rigetto della messa alla prova e la successiva sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, e ha ritenuto regolari i moduli ex art. 354 c.p.p. (firmati e non disconosciuti). Condanna alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. n. 285/1992
Norma sulla guida in stato di ebbrezza; è stata applicata per la condanna del ricorrente in relazione al tasso alcolemico accertato (2,04 g/l).
art. 168-bis cod. pen.
Istituto della sospensione con messa alla prova; la Corte ha ribadito che la sua concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede prognosi favorevole sull'efficacia del trattamento proposto.
art. 464-bis c.p.p.
Norma procedurale collegata all'istanza di messa alla prova; citata nel ricorso relativo al rigetto dell'istanza.
art. 56-bis L. 24/11/1981 n. 689
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione di tale sostituzione con il precedente rigetto della messa alla prova.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento giuridico usato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione/illogicità; la Corte ha ritenuto infondati tali rilievi.
art. 191, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato gli atti (moduli firmati e non disconosciuti).
art. 354 c.p.p.
Moduli con gli avvisi agli indagati: la Corte ha considerato validi i moduli firmati dall'imputato e non tempestivamente disconosciuti, rendendo utilizzabili gli accertamenti ematici.
art. 507 c.p.p.
Consente l'acquisizione della documentazione sanitaria; il referto del pronto soccorso acquisito ha documentato che l'imputato era vigile e collaborante.
Legge n. 67/2014
Normativa che ha introdotto/disciplinato la messa alla prova; la Corte ne richiama la finalità deflattiva e riabilitativa.
Riforma "Cartabia" (sulle pene sostitutive)
Riferimento alla disciplina attuale delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, finalizzata a deflazionare la carcerazione breve e promuovere misure riparative/ristorative.
Art. 27 Costituzione
Richiamato per richiamare i principi di rieducazione della pena e umanizzazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La concessione della messa alla prova è discrezionale: il giudice valuta la prognosi di efficacia del programma di trattamento; precedenti specifici e insuccessi di misure alternative pregresse possono giustificare un diniego.
- Il diniego della messa alla prova non impedisce poi, dopo processo e condanna, l'applicazione di una pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità): i due istituti perseguono finalità affini ma operano in fasi diverse e sono valutati con criteri differenti.
- Gli atti formali (moduli ex art. 354 c.p.p.) sottoscritti dall'imputato e non tempestivamente disconosciuti sono generalmente considerati validi e rendono utilizzabili gli accertamenti (es. ematici); contestazioni sull'informazione/consenso richiedono prova convincente e tempestiva del vizio.
- In sede di impugnazione per carenza di motivazione o illogicità della motivazione, è necessario dimostrare concretamente l'insufficienza della valutazione del giudice e non solo prospettare alternative valutative: la Corte di cassazione è cauta nel sindacare valutazioni discrezionali ampiamente motivate.
- Per aumentare le chance di successo in istanze di messa alla prova o similari, è utile presentare programmi di trattamento dettagliati e documentazione che dimostri radicali cambiamenti o mancanza di recidiva recente; in caso di contestazione degli atti di polizia giudiziaria, disconoscere tempestivamente firme e ricostruire lo stato di coscienza/assistenzialità al momento dell'accertamento.
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