Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2013 per un importo di €521.594,00 (fatto contestato commesso il 29/12/2014). Il Tribunale di Terni aveva assolto per la sussistenza della causa di forza maggiore (crisi del mercato immobiliare, riorientamento dell'attività e uso della liquidità per salari e contributi sociali). La Corte d'appello di Perugia ha riformato la sentenza assolvendo l'imputato per condannarlo a 6 mesi ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, ritenendo che il dolo generico sia desumibile dalla dichiarazione e che la presunta crisi non escluda il dolo quando vi fosse margine di scelta (es. decisione di pagare lavoratori e fornitori). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo erronea qualificazione del dolo e corretta applicazione della causa di forza maggiore; ha inoltre invocato la prescrizione in corso di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso, sul piano sostanziale, infondato confermando la corretta impostazione della Corte d'appello sul piano giuridico circa l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento IVA e l'esclusione della causa di forza maggiore. Tuttavia ha rilevato che le censure difensive non erano manifestamente infondate, con la conseguenza che il reato si è estinto per prescrizione il 29/06/2022. In materia di confisca, la Cassazione ha revocato la confisca per equivalente del profitto del reato (non mantenibile retroattivamente), ma ha mantenuto la confisca diretta del profitto in quanto misura di natura diversa e ammissibile anche in presenza di prescrizione secondo la normativa e la giurisprudenza citate.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato di omesso versamento IVA: tipico reato omissivo e istantaneo che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell'acconto; la prova del dolo è normalmente desumibile dalla presentazione della dichiarazione annuale che indica il debito d'imposta.
art. 45 cod. pen.
Disciplina la causa di esclusione della colpevolezza per forza maggiore: applicabile quando l'inadempimento derivi da fatti non imputabili all'agente, imprevedibili o non superabili con iniziative tempestive e indipendenti dalla sua volontà.
art. 43 cod. pen.
Riferimento alla distinzione tra dolo e colpa; la Corte ha valutato che nel reato di omesso versamento l'elemento soggettivo richiesto sia il dolo generico e che la mera imprudenza o negligenza non è sufficiente a escluderlo quando la dichiarazione dimostra consapevolezza del debito.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Regola la possibilità di decidere sulla confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione o amnistia, previo accertamento della responsabilità; applicabile alle confische previste da altre disposizioni di legge, ma la giurisprudenza di legittimità ha precisato limiti di retroattività (specialmente per la confisca per equivalente).
art. 240-bis cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato nel contesto della disciplina delle confische in casi particolari; il richiamo è utilizzato per spiegare l'ambito di applicazione dell'art. 578-bis in relazione alle diverse forme di confisca previste da leggi speciali.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento IVA l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: la dichiarazione che indica il debito costituisce forte indizio della consapevolezza dell'obbligo e della volontà di non adempiere.
- La causa di forza maggiore che esclude la colpevolezza richiede fatti non imputabili all'imprenditore e l'impossibilità concreta e tempestiva di porvi rimedio; non è applicabile quando l'inadempimento è frutto di scelte imprenditoriali o di mancati accantonamenti.
- La crisi di liquidità non di per sé esclude il dolo: occorre dimostrare che la crisi non sia imputabile al debitore e che siano state adottate tutte le iniziative concretamente possibili (anche attingendo al patrimonio personale) per soddisfare il tributo.
- La decisione di impiegare la liquidità per pagare salari, fornitori o contributi sociali, invece di accantonare l'IVA, è generalmente considerata una scelta gestoria che non integra la forza maggiore, salvo prova rigorosa dell'assoluta impossibilità di adempiere.
- Per contestare con successo la qualificazione del dolo è utile documentare tempestivamente e in modo dettagliato tutti i tentativi concreti di reperire risorse (fideiussioni, vendite beni, trattative con l'Agenzia delle Entrate, ricorso a finanziamenti) e l'effettiva non imputabilità della crisi.
- In sede di Cassazione vanno valutate anche le implicazioni temporali: la prescrizione maturata nel corso del giudizio può estinguere il reato anche se la Corte riconosce la fondatezza delle ragioni di merito del pubblico ministero.
- Sulle misure di confisca, va distinto tra confisca per equivalente (spesso con componente sanzionatoria non retroattiva) e confisca diretta del profitto: la possibilità di mantenerle dopo l'estinzione del reato dipende da natura, momento e normativa applicabile (art. 578-bis e pronunce delle Sezioni Unite).
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