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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso per l’anno 2018 da un consorzio di bonifica per euro 731,00 a titolo di "tributo 0648-contributo opere irrigue". La contribuente lo aveva impugnato e la decisione di primo grado aveva accolto il ricorso per vizi motivazionali dell’atto. L’ente aveva poi proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che, dopo la riforma regionale siciliana sui consorzi di bonifica, il consorzio territoriale non fosse più esistente. In cassazione l’ente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che un avviso di pagamento non tipizzato non potesse essere impugnato per vizi formali ma solo per la sostanza della pretesa; (2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., lamentando il mancato controllo della tempestività del ricorso introduttivo della contribuente; (3) violazione della normativa regionale siciliana e del regolamento organizzativo del sistema dei consorzi, perché il consorzio territoriale sarebbe rimasto legittimato ad operare e ad emettere l’atto, non essendo stato soppresso dalla riforma; (4) violazione di norme sul mandato e sulla validità dell’atto, per l’ipotesi di attività svolta quale mandatario del nuovo consorzio. La resistente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per asserito difetto di valida procura speciale. La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione sulla procura; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo; ha accolto il terzo motivo, assorbendo il quarto, affermando che la riforma regionale non aveva determinato l’immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati e che il consorzio emittente era ancora legittimato ad operare nel periodo transitorio; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo; ha accolto il terzo motivo ritenendo che il consorzio territoriale non fosse stato soppresso ex lege dalla riforma regionale e mantenesse legittimazione ad operare nel periodo transitorio; ha assorbito il quarto motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    "il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico ed detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto; la copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento"

    La mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura non determina improcedibilità quando la controparte non contesti la conformità dell’atto, poiché l’omissione integra una mera irregolarità priva di effetti pregiudizievoli.

  • art. 369 c.p.c.

    La procura speciale deve essere depositata insieme al ricorso, a pena di improcedibilità, ma il sistema delle scansioni processuali va letto in modo non formalistico alla luce della giurisprudenza richiamata.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di documenti e della procura speciale anche successivamente, entro il termine indicato dalla norma, valorizzando la progressività della fattispecie processuale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’atto con cui l’ente manifesta una specifica pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non espressamente tipizzato, e il contribuente può contestarlo sia sotto profili formali sia sostanziali.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il controllo sulla tempestività del ricorso è tema che deve risultare dedotto e trattato nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotto come questione nuova o meramente ipotetica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della tempestività, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, reputando il motivo inammissibile.

  • art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014

    La norma ha ridefinito gli ambiti territoriali e disposto l’accorpamento dei consorzi, ma non ha previsto espressamente la loro soppressione immediata; la riorganizzazione è concepita come processo, non come estinzione istantanea.

  • art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    La vigenza di piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati conferma la continuità operativa degli enti territoriali fino a diversa determinazione degli organi del nuovo consorzio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell’accesso alla decisione di merito.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela del contribuente contro la pretesa tributaria e alla possibilità di contestarne ogni profilo.

  • art. 97 Cost.

    Evocato quale parametro di buon andamento dell’amministrazione e di corretta strutturazione della pretesa fiscale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro di effettività e ragionevolezza del processo.

  • art. 47 Carta di Nizza

    Utilizzato per rafforzare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 19 T.U.E.

    Richiamato nel quadro dei principi di effettività della tutela giurisdizionale nell’ordinamento dell’Unione.

  • art. 6 CEDU

    Evocato come parametro convenzionale di accesso a un tribunale e di decisione di merito.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato per escludere che il rapporto tra consorzio nuovo e consorzio territoriale potesse essere ricostruito in termini di mandato senza rappresentanza idoneo a negare la legittimazione dell’ente territoriale.

  • art. 21-septies l. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, poi assorbito, senza statuizione decisiva della Corte.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo dal ricorrente, senza esito autonomo nella decisione.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo dal ricorrente, senza esito autonomo nella decisione.

  • artt. 49, 50 e 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel terzo motivo dal ricorrente in relazione alla legittimazione processuale e al giudizio tributario.

Massime di principio

  • L’omessa attestazione di conformità della copia informatica di una procura o di un atto analogico non comporta di per sé improcedibilità del ricorso quando la controparte non disconosca la conformità dell’atto; in tal caso l’irregolarità resta priva di effetti pregiudizievoli.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nei gradi di merito: il motivo è inammissibile se non risulta che la questione sia stata effettivamente dedotta e devoluta al giudice di appello, con specifica indicazione dell’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Nel processo tributario è impugnabile qualunque atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, anche se non espressamente elencato tra gli atti tipizzati, e il contribuente può far valere contro di esso vizi sia formali sia sostanziali.
  • La riorganizzazione normativa di enti pubblici o para-pubblici mediante accorpamento non implica automaticamente la loro immediata estinzione se la legge non prevede espressamente la soppressione e se il sistema regolamentare prevede una fase transitoria di continuità operativa.
  • Quando una riforma prevede l’accorpamento di enti preesistenti in un nuovo organismo, la permanenza delle attività, dei ruoli e degli affidamenti fino al completamento del processo di riorganizzazione può preservare la legittimazione dell’ente territoriale a emettere atti e a gestire i rapporti in essere.
  • L’interpretazione degli effetti di una riforma organizzativa deve evitare automatismi estintivi non espressamente previsti dal legislatore e valorizzare il dato letterale e la continuità funzionale dell’amministrazione nel periodo di transizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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