Cassazione Civile, Ordinanza n. 26105/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per ingiuria concluso, in un primo momento, con condanna contumaciale della parte poi resistente al pagamento di multa, risarcimento da liquidare in separata sede e spese a favore della controparte, che aveva agito come parte civile. In esecuzione di quel titolo furono versate somme comprensive di spese di precetto e di esecuzione. Successivamente il giudizio penale fu travolto per nullità della dichiarazione di irreperibilità, la sentenza penale fu annullata con rinvio e nel nuovo giudizio l’imputata fu ritenuta non punibile per stato d’ira, pur con accertamento della rilevanza offensiva delle espressioni. La resistente convenne quindi in giudizio civile la controparte chiedendo la restituzione di quanto pagato in esecuzione del titolo poi annullato. Il giudice di pace accolse la domanda e il tribunale rigettò l’appello, riconoscendo la competenza del giudice civile sulla ripetizione delle somme e confermando la restituzione anche delle spese esecutive; inoltre condannò l’appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il ricorrente per cassazione dedusse: 1) violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che la domanda restitutoria doveva essere proposta davanti al giudice penale del rinvio e che il giudice civile non poteva pronunciarsi sulle restituzioni; 2) violazione delle norme sull’esecuzione forzata, contestando la restituzione anche delle somme pagate per precetto ed esecuzione, perché tali costi sarebbero dipesi dalla condotta della resistente; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c. per avere il tribunale applicato la responsabilità aggravata senza adeguata motivazione e senza accertare i presupposti soggettivi e dannosi. La resistente resistette con controricorso e propose ricorso incidentale chiedendo, a sua volta, la condanna della controparte per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza penale poi annullata fosse proposta davanti al giudice civile, perché il diritto alla ripetizione sorge solo per effetto della sentenza rescindente che elimina ex tunc il titolo del pagamento. Ha inoltre confermato che la restituzione comprende tutte le somme pagate in forza del titolo nullo, incluse quelle per precetto ed esecuzione. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dal tribunale, l’ha ritenuta legittima, ricordando che la responsabilità aggravata del comma 3 richiede una condotta processuale abusiva, anche per manifesta inconsistenza giuridica dei motivi, senza necessità di domanda di parte o prova del danno. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della resistente, ravvisando l’abuso del processo nel ricorso per cassazione, basato su tesi già giudicate manifestamente infondate in merito; ha quindi condannato il ricorrente principale a pagare euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la regolazione delle spese attiene al giudice del processo in cui le spese sono maturate, ma ritenuto non pertinente nel caso di restituzione conseguente all’annullamento del titolo
richiamato dal ricorrente nel medesimo ragionamento sulle spese processuali
la responsabilità aggravata può essere affermata per abuso del processo; non richiede domanda di parte né prova del danno, ma esige mala fede o colpa grave o, secondo la ricostruzione della Corte, una condotta processualmente abusiva oggettivamente valutabile
richiamato nel motivo sulla pretesa motivazione apparente
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato dal ricorrente con riferimento alla motivazione
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
invocato per sostenere l’inammissibilità/improcedibilità della domanda restitutoria dinanzi al giudice civile; la Corte esclude che disciplini il caso di restituzione di somme pagate in forza di sentenza penale annullata
evocato implicitamente nella doglianza sulla prova, ma non costituisce ratio decisoria autonoma
richiamato nel primo motivo, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
ritenuto non pertinente perché riferito a ipotesi di assoluzione del querelato con formule tipiche, non al caso di annullamento della sentenza di condanna con conseguente restituzione
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
ritenuto non pertinente nel caso concreto
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo con riferimento alle opposizioni esecutive
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi
evocato dal ricorrente per sostenere che la provocazione è una scusante e non elimina l’illiceità del fatto
richiamato nel principio riportato dal ricorrente; la Corte non lo usa come base della decisione sulla ripetizione delle somme
consente la condanna equitativa per abuso del processo anche senza domanda di parte e senza prova del danno, quando il ricorso sia pretestuoso o manifestamente infondato
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 6 CEDU
richiamato nel ragionamento sulla necessità di strumenti dissuasivi contro impugnazioni dilatorie o defatigatorie
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi annullata non mira a regolare le spese del giudizio originario, ma a ripristinare la situazione patrimoniale precedente; il diritto alla ripetizione nasce solo con la sentenza rescindente che travolge il titolo e rende indebito il pagamento sin dall'origine.
- Quando il titolo esecutivo viene meno con effetto ex tunc, la ripetizione comprende tutte le somme versate in esecuzione di quel titolo, incluse le spese di precetto e di esecuzione forzata, se corrisposte in forza della decisione poi caducata.
- Le norme che disciplinano le restituzioni nel processo penale non si applicano automaticamente alla ripetizione di somme derivante dall’annullamento della sentenza penale, se la domanda è proposta come azione civile di ripetizione dell’indebito conseguente al venir meno del titolo.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d’ufficio e senza prova del danno, purché la parte abbia agito o resistito con mala fede, colpa grave o comunque con condotta processualmente abusiva; non basta la mera infondatezza della tesi difensiva, neppure se manifesta.
- Nel giudizio di cassazione, la proposizione di motivi manifestamente incoerenti con la sentenza impugnata, privi di reale autosufficienza o orientati a una mera rivalutazione del merito, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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