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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di un fondo confinante contro i vicini, deducendo che il loro fabbricato fosse stato costruito a ridosso del confine in violazione delle distanze legali, con proiezioni di falde e balconi nel proprio fondo, oltre a vedute e scarico di acque piovane tramite grondaie e pluviali. In primo grado i convenuti avevano resistito e proposto riconvenzionale per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale e delle servitù di veduta e stillicidio; il tribunale aveva rigettato la domanda attorea e accolto la riconvenzionale. In appello la soccombente aveva censurato, tra l'altro, l'asserita impossibilità di usucapire il diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale, la mancanza dei presupposti dell'usucapione delle servitù di luce e veduta, l'omessa/errata valutazione delle prove e la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione ha dedotto tre motivi: il primo e il secondo, connessi, per violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina delle distanze e quella antisismica di cui alla legge n. 1684/1962, senza considerare l'assenza del giunto tecnico e senza disporre la CTU; il terzo per violazione delle norme sulle servitù e sulla prova, contestando il mancato accoglimento della domanda di demolizione/chiusura di balconi, luci e vedute e l'erronea esclusione di una tolleranza fondata su una clausola contenuta in un precedente atto di acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sui primi due motivi perché la Corte d'appello si era attenuta a un orientamento consolidato secondo cui, nei rapporti tra privati, è ammissibile l'usucapione della servitù consistente nel mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale; pertanto, una volta accertato il possesso ultraventennale e l'acquisto della servitù, la CTU richiesta per verificare profili di abusività edilizia o antisismica sarebbe stata irrilevante ai fini del giudizio civile tra privati. Ha inoltre respinto il terzo motivo perché l'accertamento in fatto della Corte territoriale, relativo alla mancata prova della mera tolleranza nell'uso dei balconi e delle vedute, non era scalfito dal ricorso; la clausola richiamata dalla ricorrente non risultava opponibile ai convenuti e comunque non dimostrava l'allegato possesso tollerato. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni, alla base della domanda originaria della proprietaria confinante

  • art. 1027 c.c.

    richiamato in relazione alla nozione di servitù

  • art. 1028 c.c.

    richiamato in relazione alla nozione di servitù prediale

  • art. 1031 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di servitù

  • art. 1079 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di tutela della servitù

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come fondamento dell'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore alla legale

  • art. 2643 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, in relazione alla trascrizione e opponibilità di atti costitutivi di diritti reali

  • art. 2644 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, in relazione all'opponibilità dei titoli trascritti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro di violazione processuale

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di violazione processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove e al principio dispositivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per omesso esame/ vizio motivazionale

  • art. 9, comma 3, L. 1684/1962

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina sismica delle costruzioni in aderenza e del giunto tecnico; la Corte rileva che il relativo profilo pubblicistico è irrilevante nel giudizio tra privati una volta accertata l'usucapione della servitù

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In materia di distanze legali tra proprietà confinanti, è ammissibile l'usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme civilistiche, regolamentari o urbanistiche, restando distinta la tutela dei rapporti privatistici da quella pubblicistica.
  • L'accertamento dell'usucapione della servitù di mantenere il fabbricato nelle condizioni attuali rende irrilevanti, nel giudizio tra privati, gli eventuali profili di abusività edilizia o di non conformità antisismica, perché tali profili attengono ai poteri della pubblica amministrazione.
  • Chi deduce la mancanza di usucapione o la tolleranza nell'esercizio di un potere di fatto deve fornire una prova specifica e non meramente assertiva dei fatti costitutivi della propria pretesa.
  • In sede di legittimità non è censurabile il motivato accertamento di fatto della Corte territoriale quando la doglianza si risolva in una diversa lettura delle prove o in una critica non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La clausola contenuta in un atto di acquisto può essere invocata solo se risulta opponibile ai convenuti secondo le regole della trascrizione e della continuità dei titoli; in difetto, non vale a dimostrare la tolleranza o a paralizzare la pretesa avversaria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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