Cassazione Civile, Ordinanza n. 26051/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la radicale divergenza tra le decisioni di merito dei giudici di primo e secondo grado e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La causa trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che aveva dedotto di essere caduta rovinosamente mentre camminava a Palermo, a causa di uno scivolo per disabili non segnalato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento del danno. In appello il Comune aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo e degli atti conseguenti; la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione di primo grado e, dopo rinnovazione dell'istruttoria, aveva poi rigettato la domanda risarcitoria. Gli eredi della danneggiata hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame e violazione dell'art. 83 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe considerato l'eccezione di inammissibilità/nullità dell'appello proposto asseritamente da difensore privo di procura; (2) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal valutato una deposizione scritta e altre testimonianze, oltre alle fotografie, nella ricostruzione del luogo e della dinamica della caduta; (3) ulteriore violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., contestando la ricostruzione fattuale dell'incidente e la pericolosità del luogo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non riportava in modo adeguato il contenuto della decisione d'appello richiamata e non chiariva la sorte dell'eccezione nella precedente sentenza non definitiva; ha inoltre osservato, ad abundantiam, che eventuali censure avrebbero dovuto seguire il rimedio previsto contro la sentenza parziale. Ha poi dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché rivolti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, nonostante l'invocazione formale degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'invalidità dell'appello per difetto di procura del difensore; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile per carenze di specificità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge è stata ritenuta, nei motivi secondo e terzo, in realtà veicolo di una censura di merito sulla ricostruzione dei fatti, quindi inammissibile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio.
richiamato per sostenere la responsabilità aquiliana del Comune; la Corte osserva che la sua evocazione non può trasformare un motivo fattuale in una censura di legittimità.
richiamato per fondare la responsabilità da cose in custodia; la Corte ribadisce che la doglianza in realtà tendeva a contestare l'accertamento in fatto sulla dinamica del sinistro.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del requisito di specificità/autosufficienza, perché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e le decisioni rilevanti per comprendere la censura.
richiamato dalla Corte ad abundantiam per osservare che contro la sentenza non definitiva sarebbe stato necessario il rimedio previsto dall'ordinamento, ma il ricorso taceva sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso deve essere autosufficiente e specifico: quando si censura una decisione per omessa considerazione di un'eccezione o di un precedente passaggio processuale, è necessario riportare con precisione il contenuto degli atti e delle pronunce rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione formale della violazione di norme sostanziali, come gli artt. 2043 e 2051 c.c., non consente di devolvere alla Cassazione una nuova valutazione del fatto o delle prove: se il motivo mira solo a ottenere una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, esso è inammissibile perché sollecita un terzo grado di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per contestare la ponderazione delle deposizioni o la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la censura in realtà investe il merito dell'accertamento fattuale.
- Quando la sentenza impugnata è non definitiva e il ricorrente intende censurarne i capi autonomi, occorre rispettare i rimedi processuali previsti per le pronunce parziali; il ricorso che non chiarisce tale passaggio non supera il vaglio di ammissibilità.
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