Cassazione Civile, Ordinanza n. 26068/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché riesamini l’appello dell’Agenzia delle Dogane attenendosi ai principi di diritto enunciati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società che importa pellami aveva presentato dichiarazione doganale indicando un determinato codice tariffario e pagando i relativi diritti; in seguito, ritenendo errata la classificazione, aveva chiesto la revisione della voce doganale per ottenere l’inquadramento in una voce soggetta a sospensione daziaria. L’ufficio aveva prelevato un campione, acquisito un certificato del laboratorio doganale e poi respinto l’istanza di revisione. Il giudice tributario di primo grado e quello d’appello avevano annullato il provvedimento, ritenendo l’atto immotivato, lesivo del contraddittorio e non supportato da prova sufficiente, valorizzando anche analisi e pareri prodotti dalla società. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto tardiva e quindi inammissibile la contestazione dell’ufficio sull’identità della merce esaminata dai laboratori; 2) violazione delle norme sulla motivazione e sul contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale, per avere il giudice regionale annullato il rigetto della revisione per asserita carenza motivazionale e mancato contraddittorio; 3) violazione della disciplina doganale sulle analisi di laboratorio, per aver escluso rilievo ai risultati degli esami dell’Amministrazione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., per erroneo governo dell’onere della prova, poiché la CTR avrebbe preteso ulteriori verifiche da parte dell’ufficio e valorizzato come inidonei i riscontri dell’Amministrazione. La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo che la contestazione sulla non certezza dell’identità della merce fosse stata proposta sin dal primo grado; che il rigetto dell’istanza di revisione fosse sufficientemente motivato; e che il contraddittorio endoprocedimentale in dogana non imponga all’ufficio un’attività probatoria pienamente sovrapponibile a quella giudiziale né trasferisca sull’Amministrazione l’onere di svolgere ulteriori indagini sui medesimi campioni. Ha invece ritenuto infondato il terzo motivo perché inconferente rispetto alla reale ratio della sentenza impugnata. La decisione di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto che la contestazione dell’ufficio sull’identità della merce non fosse stata proposta tardivamente in appello, ma fosse già presente sin dal primo grado.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato insieme alle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, ma non interpretato come imposizione di un modello probatorio equivalente a quello processuale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del rigetto dell’istanza di revisione.
art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
La norma, come modificata, disciplina il contraddittorio nella revisione doganale e la motivazione dell’atto; la Corte ha affermato che il contraddittorio va garantito, ma non equivale alla fase giurisdizionale e il rigetto può essere anche motivato in modo sintetico purché indichi presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Reg. (CEE) n. 2913/1992
Richiamato come codice doganale comunitario nel contesto della revisione della dichiarazione e del contraddittorio doganale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 65 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato dal ricorrente, ma il relativo motivo è stato ritenuto eccentrico e non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito che non può essere posto a carico dell’Amministrazione, nel procedimento endoprocedimentale, un onere probatorio assimilabile a quello del giudizio, né l’obbligo di ulteriori indagini sui medesimi campioni.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per evidenziare che gli eventuali ausiliari del giudice operano nella fase processuale, distinta dal procedimento amministrativo doganale.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come espressione del principio di cooperazione e di leale interlocuzione tra amministrazione e contribuente.
art. 78 Reg. CEE n. 2913/1992
Richiamato nella fattispecie come base dell’istanza di revisione della dichiarazione doganale.
Massime di principio
- In materia doganale, il contraddittorio endoprocedimentale va assicurato, ma non richiede all’Amministrazione un livello di analisi e confutazione delle allegazioni del contribuente pari a quello richiesto al giudice nel processo.
- Il vizio del procedimento amministrativo rileva solo se la violazione delle garanzie procedimentali abbia concretamente inciso sul diritto di difesa e possa aver determinato un esito diverso del procedimento.
- L’atto di rigetto di un’istanza di revisione doganale è sufficientemente motivato quando espone, anche sinteticamente, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, senza necessità di una motivazione analitica da sentenza.
- Nel contenzioso sulla classificazione doganale, l’Amministrazione non è tenuta, in fase amministrativa, a svolgere ulteriori indagini per superare ogni contestazione probatoria della parte, essendo il vaglio pieno demandato al successivo giudizio tributario.
- Ai fini della censura per violazione dell’onere della prova, è erroneo trasformare il procedimento amministrativo in una fase probatoria identica al processo, attribuendo all’ufficio un onere di dimostrazione rafforzato oltre quello richiesto dalla disciplina applicabile.
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