Cassazione Civile, Ordinanza n. 26048/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 20 dicembre 2016. Il credito risarcitorio relativo ai danni subiti da un veicolo coinvolto nel sinistro veniva ceduto alla società ricorrente, che aveva già ricevuto dalla compagnia assicuratrice della danneggiante la somma di euro 10.000,00 a titolo di acconto. La società cessionaria agiva davanti al Giudice di pace contro proprietario, conducente del veicolo investitore e assicurazione RCA, chiedendo la condanna solidale al pagamento del maggior danno. Il Giudice di pace si dichiarava incompetente per valore; in appello il Tribunale tratteneva la causa e rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provato un danno ulteriore rispetto all’acconto già versato. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di risarcimento del danno, prova, presunzioni e valutazione delle fatture, sostenendo che le fotografie dimostrassero il danno e che le fatture non quietanzate, insieme alla cessione del credito, fossero sufficienti a provare l’an e il quantum; lamentava inoltre il mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio; (2) omesso esame di un fatto decisivo e errata applicazione dei principi sul risarcimento, assumendo che il danno fosse pacifico tra le parti; (3) violazione delle norme processuali sulla pronuncia, valutazione delle prove e riparto dell’onere probatorio, deducendo omessa pronuncia e mancata considerazione delle prove offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il Tribunale non aveva negato in astratto rilievo alle fatture, ma le aveva giudicate, da sole e non quietanzate, insufficienti a dimostrare sia l’esistenza sia l’ammontare del credito risarcitorio, a fronte delle contestazioni della compagnia; ha inoltre escluso che la consulenza tecnica d’ufficio potesse essere utilizzata in funzione esplorativa per supplire alle lacune probatorie della parte. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile o comunque non fondato, poiché, sotto la veste della violazione di norme processuali, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove; ha chiarito i limiti delle censure ex artt. 115, 116 e 2697 c.c. e ha escluso un vizio di motivazione apparente o omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il diritto al risarcimento del danno da circolazione non viene meno per il solo fatto che il danneggiato non proceda alla riparazione del veicolo, ma resta a carico dell’attore l’onere di provare il danno ulteriore richiesto
la perdita risarcibile comprende anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, ma ciò non esonera la parte dall’onere di provarne l’esistenza e l’ammontare
la liquidazione equitativa non è consentita quando manchi la prova del danno ulteriore e l’attore non dimostri adeguatamente l’entità del pregiudizio
richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito
richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano
l’onere di provare il fatto costitutivo del credito risarcitorio grava sulla parte che lo aziona; la violazione è censurabile solo se il giudice abbia invertito il carico probatorio
richiamato in tema di prove presuntive a sostegno del danno
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola della decisione sulle prove dedotte
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applica una regola di valutazione errata
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione e al minimo costituzionale della motivazione
la consulenza tecnica d’ufficio non può essere usata per colmare lacune probatorie e non può avere funzione esplorativa
richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa omessa pronuncia
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio processuale per omessa pronuncia e violazione di norme sul procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione all’omesso esame di fatto decisivo
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato
Massime di principio
- La fattura non quietanzata può avere valore indiziario o probatorio, ma, se specificamente contestata, non basta da sola a provare sia l’an sia il quantum del credito risarcitorio; il giudice può ritenerla insufficiente se non corroborata da ulteriori elementi.
- Quando il danneggiato chiede un importo ulteriore rispetto a una somma già ricevuta a titolo di acconto, grava su di lui l’onere di dimostrare in modo specifico che l’acconto non copre integralmente il danno lamentato.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è uno strumento per supplire alla carenza di allegazioni o di prova della parte, ma un mezzo ausiliario per valutare fatti già acquisiti o per risolvere questioni tecniche.
- La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia dichiarato di disapplicare il regime di valutazione delle prove; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal merito.
- La censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l’applicazione di una regola di valutazione non corretta; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è invece utilizzabile per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal merito.
- Una doglianza formalmente proposta come omessa pronuncia o vizio motivazionale è inammissibile se, in sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo quanto all’esistenza e che non sia possibile provarne con precisione l’ammontare; non può essere invocata per sanare la totale mancanza di prova del pregiudizio ulteriore.
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