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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25950/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso bonario n. T12U0048953459/2016, emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa al 2012, con richiesta complessiva di euro 470,51 per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Contestava, da un lato, il trattamento dei contributi previdenziali versati alla Cassa forense, sostenendone la piena deducibilità; dall’altro, la mancata detrazione di una quota annuale relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio, affermando che l’Amministrazione disponeva già della documentazione concernente le quote degli anni precedenti e successivi. La CTP rigettava il ricorso, rilevando la mancanza di documentazione adeguata per la detrazione edilizia e l’assenza di rettifiche sui contributi previdenziali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché la CGT-2 non avrebbe considerato la dedotta mancata verifica, da parte dell’Ufficio, della pendenza di un contenzioso relativo alla cartella conseguente all’avviso e della domanda di definizione agevolata; 2) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973, per asserita mancanza di prova della delega di firma e della qualifica del delegante, con riguardo alla sottoscrizione dell’atto; 3) violazione della disciplina della definizione agevolata, sostenendo che, dopo la domanda di adesione, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso oppure dichiarato estinto o inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha affermato che l’avviso bonario emesso ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 è autonomamente impugnabile quando comunica una pretesa tributaria specifica, corredata dalle ragioni fattuali e giuridiche. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, infondato: le norme costituzionali invocate non potevano essere dedotte direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nella fattispecie, e la CGT-2 aveva comunque esaminato la questione della definizione agevolata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, faceva riferimento a un avviso di accertamento estraneo al giudizio e non indicava in quale atto dei gradi di merito avesse sollevato la contestazione sulla sottoscrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non criticava la motivazione della CGT-2, fondata sulla mancata prova del pagamento dovuto e sulla conseguente decadenza dal beneficio; inoltre il ricorrente richiamava erroneamente la definizione agevolata della legge n. 197/2022, mentre aveva aderito a quella prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016. La Corte ha anche rilevato che il giudizio d’appello era stato proposto nel 2018, dopo la domanda di definizione del 21 aprile 2017, manifestando una volontà incompatibile con la rinuncia al giudizio richiesta dalla disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle entrate euro 530,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio e reiterato in sede di controricorso, non si dubita, nella giurisprudenza di questa Corte, dell’autonoma impugnabilità di tale atto, essendosi rilevato che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha sì natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.

    L’avviso bonario è autonomamente impugnabile quando porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria e ne espliciti le ragioni fattuali e giuridiche, anche se non si manifesta in forma autoritativa.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio e reiterato in sede di controricorso, non si dubita, nella giurisprudenza di questa Corte, dell’autonoma impugnabilità di tale atto, essendosi rilevato che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha sì natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.

    La tassatività dell’elenco degli atti impugnabili non impedisce l’impugnazione di un atto che comunichi una pretesa tributaria specifica e motivata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

    La violazione di una norma costituzionale non è deducibile direttamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. quando il contrasto denunciato si realizza attraverso l’applicazione di una norma di legge; in tale ipotesi occorre sollevare questione di legittimità costituzionale della norma applicata. La deduzione diretta è ammessa, secondo la sentenza, quando la norma costituzionale sia immediatamente applicabile, circostanza non ricorrente nel caso.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di cassazione deve criticare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; se non si confronta con esse, è un “non motivo” e comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016

    Ed infatti, questa Corte ha statuito, in tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 cit., che l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio.

    Nella definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, l’impegno alla rinuncia al giudizio deve essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione dell’agente della riscossione, da una rinuncia formale o da una richiesta equivalente; a tale adempimento consegue l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato assunto come parametro per l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Un avviso bonario emesso a seguito di controllo formale è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario quando comunica una pretesa tributaria specifica e ne esplicita le ragioni fattuali e giuridiche, anche se non ha forma autoritativa.
  • La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. quando il contrasto denunciato passa attraverso l’applicazione di una norma di legge; in tal caso la censura deve essere formulata mediante la questione di legittimità costituzionale della norma applicata. La deduzione diretta è possibile se la norma costituzionale è di immediata applicazione.
  • Se una questione non è trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione deve allegare che essa è stata dedotta davanti al giudice di merito e indicare specificamente l’atto processuale in cui lo ha fatto; altrimenti la censura è inammissibile, non potendo essere introdotti in sede di legittimità temi nuovi non trattati nel merito e non rilevabili d’ufficio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve misurarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare le ragioni della sua erroneità; la mancata critica delle rationes decidendi integra un “non motivo” inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
  • Nella definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, l’impegno a rinunciare al giudizio pendente deve essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione dell’agente della riscossione, da una rinuncia formale o da una richiesta equivalente; la proposizione o prosecuzione dell’impugnazione può manifestare una volontà incompatibile con la rinuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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