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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 24000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento relativa a sanzioni per indebita detrazione IVA negli anni 1997 e 1998. Ha sostenuto, tra l'altro, che la cartella presentasse vizi propri, che non fosse personalmente responsabile delle obbligazioni tributarie della società, che l'istanza di definizione agevolata presentata dalla società impedisse l'iscrizione a ruolo e che il condono fosse stato erroneamente ritenuto invalido. Ha inoltre contestato la data di notifica dell'atto presupposto, la mancata sospensione del giudizio e l'applicazione della causa ostativa al condono prevista dalla legge n. 289 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato S.D. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.700,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ha ritenuto che l'atto di contestazione delle sanzioni fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione e che tale definitività impedisse di contestare, mediante l'impugnazione della cartella, vizi propri dell'atto presupposto, inclusa la responsabilità del legale rappresentante. La Corte ha inoltre confermato l'inefficacia del condono, sia per la causa ostativa derivante dalla conoscenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dei rappresentanti legali, sia per irregolarità e incompletezza dei versamenti. La notifica della cartella è stata ritenuta sufficiente a manifestare il diniego implicito del condono, senza necessità di una motivazione autonoma sulle ragioni del mancato perfezionamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione. Nel caso concreto, molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza o miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha chiarito che non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una reiezione implicita della censura, incompatibile con l'impostazione logico-giuridica adottata.

  • Art. 2518 c.c.

    Prevede, in linea generale, la responsabilità della società cooperativa per le obbligazioni sociali con il proprio patrimonio. Tuttavia, la questione della responsabilità personale del legale rappresentante è stata ritenuta non più contestabile perché avrebbe dovuto essere dedotta contro l'atto di contestazione tempestivamente impugnato.

  • Art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce i termini per impugnare gli atti tributari. La censura relativa alla decorrenza del termine è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decisiva fondata sull'invalidità del condono.

  • Art. 295 c.p.c.

    Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra controversia. La censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e per mancata indicazione concreta della controversia pregiudiziale.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 1

    Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali e prevede cause ostative, tra cui la formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per determinati reati tributari. La preclusione può operare nei confronti della società anche quando l'azione penale sia esercitata contro una persona fisica che ne era rappresentante legale.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 8

    Prevede una proroga dei termini per l'impugnazione degli atti non definitivi in presenza dei presupposti normativi. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché la decisione si fondava autonomamente sull'ostatività del condono.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la cartella, emessa dopo la definitività degli atti presupposti, non dovesse indicare autonomamente tutte le ragioni del diniego del condono, essendo la sua notifica espressione implicita del consolidamento della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario presupposto viene regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, diventa definitivo; in seguito, tramite l'impugnazione della cartella, non è normalmente possibile contestare vizi o questioni che dovevano essere dedotti contro l'atto presupposto.
  • Il legale rappresentante che riceve personalmente un atto tributario può doverlo impugnare anche per contestare la propria eventuale responsabilità autonoma; la mancata impugnazione può rendere non più contestabile la pretesa anche nei suoi confronti.
  • La presentazione di un'istanza di condono o definizione agevolata non produce automaticamente effetti estintivi: occorre che siano rispettati tutti i requisiti sostanziali e formali, inclusi l'assenza di cause ostative e l'integrale o corretto pagamento degli importi dovuti.
  • Per alcune definizioni agevolate, la causa ostativa collegata a un procedimento penale può riguardare la società anche se l'azione penale è formalmente esercitata contro il suo legale rappresentante, purché la società abbia avuto formale conoscenza del procedimento nei termini rilevanti.
  • La notifica della cartella può valere come manifestazione implicita del mancato accoglimento del condono e del consolidamento della pretesa, senza che sia sempre necessaria una separata comunicazione formale di diniego.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre questioni di fatto, contestare genericamente la motivazione o chiedere una nuova valutazione delle prove; il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Una pronuncia può rigettare implicitamente una domanda o un motivo quando la soluzione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa della parte, anche in assenza di una risposta espressa a ogni singola argomentazione.

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