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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Autotutela - soccombenza virtuale - compensazione delle spese di lite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ritenendo invalida la notificazione. L'atto era stato notificato per compiuta giacenza presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sulla base dell'iscrizione all'AIRE, senza ulteriori verifiche circa l'effettiva residenza del destinatario, che risultava invece residente nel Comune di Potenza. L'Agenzia delle Entrate ha annullato l'atto in autotutela, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il contribuente ha impugnato la decisione di primo grado limitatamente alla compensazione, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il principio della soccombenza virtuale e che mancava una motivazione adeguata sulle ragioni della compensazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato che la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve valutare quale parte sarebbe risultata soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Poiché la notificazione dell'avviso era illegittima, l'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta virtualmente soccombente. Tuttavia, considerato che l'Ufficio aveva annullato tempestivamente l'atto dopo il ricorso, le spese sono state parzialmente compensate per entrambi i gradi. L'Agenzia è stata condannata a pagare al contribuente Euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 46, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio; il comma 3 prevedeva la compensazione automatica delle spese nelle ipotesi di estinzione.

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, la compensazione automatica delle spese non è applicabile a ogni ipotesi di cessazione della materia del contendere. In caso di annullamento in autotutela, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale e può compensare le spese solo sulla base di una valutazione concreta della lite.

  • Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, da indicare nella motivazione.

    La compensazione è possibile anche quando il processo si estingue per autotutela, ma richiede una valutazione complessiva della controversia e una motivazione effettiva, come l'obiettiva complessità della questione o il comportamento collaborativo dell'Ufficio.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973

    La notificazione mediante deposito presso la Casa Comunale è prevista nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario.

    La procedura per irreperibilità assoluta non può essere utilizzata automaticamente sulla base della sola iscrizione all'AIRE: il notificatore deve svolgere le necessarie verifiche sull'effettiva residenza o reperibilità del destinatario.

  • Art. 36, D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza deve essere adeguatamente motivata; una compensazione delle spese non può fondarsi su una motivazione generica o meramente apparente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 274/2005

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevedeva la compensazione automatica delle spese anche per le ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione agevolata delle liti.

  • Cassazione, sentenza n. 7273/2016

    Se la cessazione della materia del contendere deriva dall'autotutela dell'Ufficio che annulla un vizio originario dell'atto, non si possono compensare automaticamente le spese.

    L'Amministrazione può evitare o ridurre la condanna alle spese solo quando ricorrano elementi concreti, come una particolare complessità interpretativa o una diversa valutazione ragionevole della questione.

  • Cassazione, ordinanza n. 3950/2017

    Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela può giustificare la compensazione delle spese soltanto dopo una valutazione complessiva della lite; non opera una compensazione automatica derivante dall'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • L'annullamento dell'atto in autotutela durante il processo determina normalmente la cessazione della materia del contendere, ma non decide automaticamente chi debba sostenere le spese.
  • Il giudice deve ricostruire l'esito probabile della controversia se fosse arrivata a sentenza, applicando il principio della soccombenza virtuale.
  • Se l'autotutela elimina un vizio originario e palese dell'atto, l'Amministrazione tende a essere considerata virtualmente soccombente e può essere condannata alle spese.
  • La compensazione totale o parziale è possibile solo per ragioni concrete e motivate, quali la complessità obiettiva della questione o il tempestivo comportamento correttivo dell'Ufficio.
  • In materia di notifiche per irreperibilità assoluta, l'iscrizione all'AIRE non basta da sola: occorre verificare l'effettiva residenza o reperibilità del destinatario secondo le circostanze del caso.
  • Una motivazione generica, come il semplice richiamo a orientamenti giurisprudenziali non univoci, può non essere sufficiente se il vizio dell'atto risulta concreto, originario e facilmente accertabile.

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