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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009, contestando l'indetraibilità dell'IVA relativa ad acquisti effettuati in regime di reverse charge da una presunta società "cartiera". Le operazioni erano ritenute soggettivamente inesistenti, poiché la merce sarebbe stata acquistata da un fornitore effettivo diverso da quello indicato nelle fatture. L'Ufficio sosteneva inoltre la validità del raddoppio dei termini di accertamento, in ragione della denuncia penale presentata nei confronti del legale rappresentante della società contribuente. La società contestava sia la partecipazione alla frode sia la tempestività degli accertamenti relativi agli anni 2007 e 2008.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestivi gli avvisi relativi agli anni 2007 e 2008, applicando la disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 128/2015 per gli atti notificati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, nel merito, ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate perché l'Ufficio non aveva fornito prove sufficienti che la società contribuente avesse partecipato consapevolmente alla rete fraudolenta o sapesse dell'interposizione del soggetto fatturante. Il regime di reverse charge, di per sé, non dimostra l'inesistenza soggettiva delle operazioni né la partecipazione del cessionario alla frode; inoltre, nel caso concreto, non era stato dimostrato un danno erariale effettivo. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi annullati e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 5, DPR 633/1972

    Il reverse charge comporta l'inversione contabile dell'IVA in capo al cessionario, che deve integrare la fattura e annotarla nei registri IVA acquisti e vendite.

    Il meccanismo trasferisce al destinatario della cessione gli obblighi di assolvimento dell'IVA ed è concepito anche come strumento di contrasto alle frodi. La sua applicazione, tuttavia, non prova automaticamente che l'acquirente abbia partecipato a operazioni fraudolente.

  • Art. 21, comma 7, DPR 633/1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    La norma consente di pretendere l'imposta indicata in fattura per operazioni inesistenti e fonda l'indetraibilità dell'IVA relativa, ma la sua applicazione nei confronti dell'acquirente richiede la prova dell'inesistenza dell'operazione e, secondo il ragionamento della sentenza, della consapevole partecipazione o conoscenza della frode.

  • Art. 57, DPR 633/1972

    Disciplina i termini per la notifica degli avvisi di accertamento IVA e il precedente meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti.

    Per gli atti notificati prima dell'entrata in vigore delle modifiche del D.Lgs. 128/2015, la disciplina transitoria ha salvaguardato gli effetti degli avvisi già notificati, anche rispetto alla tempestività della denuncia penale.

  • Art. 2, D.Lgs. 128/2015

    Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La clausola transitoria conserva la validità degli atti notificati prima del 2 settembre 2015, impedendo che le nuove condizioni per il raddoppio dei termini incidano retroattivamente su tali atti.

  • Legge n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina dei termini di accertamento, superando il precedente meccanismo del raddoppio dei termini e introducendo termini generali.

    La normativa si applica secondo le disposizioni transitorie previste dalla legge e non travolge gli atti già notificati e salvaguardati dal D.Lgs. 128/2015.

  • Art. 2, D.Lgs. 74/2000

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

    La denuncia penale per tale ipotesi può rilevare ai fini dei termini di accertamento, ma la sua esistenza non dimostra automaticamente la responsabilità tributaria o la consapevole partecipazione della società acquirente.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

    La tempestività della comunicazione della notizia di reato assume rilievo per il raddoppio dei termini secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • L'acquisto da una società successivamente qualificata come cartiera o interposto soggettivo non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA: l'Amministrazione deve provare, con elementi concreti, l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
  • Il regime di reverse charge non rende lecite operazioni inesistenti, ma neppure costituisce da solo prova di frode o di partecipazione dell'acquirente. Occorre esaminare la reale movimentazione dei beni, i documenti di trasporto, i pagamenti, i rapporti commerciali e ogni elemento che dimostri la conoscenza dell'interposizione.
  • In presenza di una contestazione per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve motivare specificamente perché il contribuente non poteva ignorare la frode; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di una rete di imprese cartiere.
  • Per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, la disciplina transitoria del D.Lgs. 128/2015 può salvaguardare gli effetti dell'accertamento anche se la denuncia penale è stata presentata dopo il termine ordinario. Per gli atti successivi, occorre verificare la disciplina vigente e il rispetto delle relative condizioni.
  • La mancanza di un danno erariale effettivo può essere valorizzata nel giudizio, soprattutto quando il reverse charge comporta registrazione simultanea dell'IVA a debito e a credito, ma non esclude in astratto la ripresa fiscale se sono provate l'inesistenza dell'operazione e la partecipazione consapevole alla frode.

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