Sentenza del 03/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Litisconsorzio - Necessità in caso di accertamento nei confronti della società in nome collettivo e dei soci - Mancata integrazione del litisconsorzio necessario - Comporta una sentenza inutiliter data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, contestando il recupero di maggiori ricavi d'impresa derivanti da autoconsumo e chiedendo preliminarmente la nullità del giudizio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. L'accertamento societario ai fini IRAP era infatti collegato agli accertamenti IRPEF notificati ai soci, ai quali il reddito della società in nome collettivo viene imputato automaticamente in proporzione alle quote di partecipazione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il litisconsorzio non imponesse necessariamente la trattazione contemporanea delle cause e ha inoltre proposto appello incidentale sulla deducibilità dei costi relativi a un'imbarcazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, poiché l'accertamento del reddito sociale e quello dei redditi dei soci riguardano la medesima materia imponibile e sono reciprocamente dipendenti. Poiché il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione congiunta di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla. La controversia è stata rimessa alla CTP di Grosseto, in diversa composizione, affinché proceda previa integrazione del contraddittorio. Le spese sono state compensate. La CTR non ha quindi deciso definitivamente nel merito sulla legittimità dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 102 c.p.c.
Richiamato per il principio del litisconsorzio necessario: quando la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più parti, tutte devono partecipare al giudizio.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari caratterizzati da litisconsorzio necessario. La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità del processo.
Art. 5, comma 1, del TUIR
I redditi delle società semplici, in nome collettivo ... sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il reddito della società di persone viene imputato automaticamente ai soci, anche se non effettivamente percepito. Pertanto, i soci devono poter contestare nel medesimo giudizio la determinazione del reddito societario.
Art. 24 della Costituzione
Il diritto di difesa richiede che i soci possano partecipare al procedimento nel quale viene determinato il reddito societario loro imputabile.
Art. 53 della Costituzione
Il principio della capacità contributiva impone che la tassazione dei soci si fondi su un accertamento del reddito societario validamente contestabile dagli interessati.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 10145/2012
Ha affermato che l'accertamento nei confronti della società di persone e quello nei confronti dei soci non possono essere disgiunti, configurando un rapporto tributario sostanzialmente unico con pluralità di soggetti passivi e un litisconsorzio necessario originario.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 14814/2018
Ha evidenziato il rapporto di reciproca implicazione tra accertamento del reddito sociale e accertamento del reddito dei soci: il primo costituisce l'antecedente logico del secondo.
Cass. civ. n. 18690/2016
Ha stabilito che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari quando le contestazioni derivano dal medesimo accertamento del reddito societario.
- Il giudizio deve essere instaurato o riunito con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati; la trattazione separata può impedire una decisione valida e coerente.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del processo e della sentenza, con necessità di rimettere la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- Il litisconsorzio è rilevante anche quando le imposte coinvolte sono diverse, come IRAP per la società e IRPEF per i soci, se l'accertamento deriva dalla stessa determinazione del reddito d'impresa.
- La decisione esaminata è di natura processuale: la nullità non equivale all'annullamento definitivo dell'accertamento fiscale, che dovrà essere nuovamente esaminato nel giudizio correttamente integrato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1729 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →