Cassazione Civile, Ordinanza n. 30815/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a due immobili di sua proprietà al 50%, fondata sul mancato pagamento di diciotto cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 85.167,17. In primo grado l'agente della riscossione aveva depositato le copie conformi delle relate di notifica delle cartelle, sostenendo che gli atti presupposti fossero stati ritualmente notificati; il ricorso era stato respinto. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria ritenendo insufficiente la prova della notifica degli atti prodromici e affermando che l'agente della riscossione dovesse produrre gli originali o comunque copie autentiche idonee, nonché ritenendo non provata validamente la conformità della documentazione. Con il ricorso per cassazione la società di riscossione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe attribuito efficacia a un disconoscimento solo generico della conformità delle copie agli originali; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe rilevato d'ufficio un vizio relativo alla forma della sottoscrizione dell'attestazione di conformità, mai dedotto dalla contribuente; 3) violazione degli artt. 2718 c.c., 24 d.P.R. n. 602/1973, art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996, artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 21 d.lgs. n. 546/1992, per avere negato efficacia probatoria alla documentazione prodotta; 4) violazione degli artt. 58, comma 2, e 7 d.lgs. n. 546/1992, per avere reputato tardivo il deposito degli originali che l'agente si era dichiarato disponibile a produrre.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il disconoscimento della contribuente non fosse specifico e quindi inefficace ai sensi dell'art. 2719 c.c.; ha inoltre affermato che il giudice non poteva attribuire d'ufficio rilievo a un profilo non eccepito dalla parte circa la forma della sottoscrizione dell'attestazione di conformità. Conseguentemente, non era giustificato escludere l'efficacia probatoria delle copie prodotte e non era necessario verificare ulteriormente il deposito degli originali, motivo per cui il quarto motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
richiamato nel quadro della prova documentale, ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina del disconoscimento specifico della copia ex art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico, chiaro e univoco; non bastano clausole di stile o affermazioni generiche, altrimenti la contestazione è inefficace
richiamato quale norma sulla contestazione/disconoscimento, ma applicato nel senso che la contestazione deve essere specifica
richiamato quale norma sulla contestazione della scrittura e sulla necessità di una contestazione rituale
il giudice non può pronunciare su un profilo non devoluto dalle parti, né rilevare d'ufficio una questione non dedotta circa la forma della sottoscrizione dell'attestazione di conformità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro di legittimità per le denunciate violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro di legittimità per la violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta
richiamato dalla ricorrente nel quadro della prova della notifica delle cartelle
art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996
richiamato dalla ricorrente nel quadro della documentazione relativa alle notifiche
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente in tema di prudente apprezzamento del materiale probatorio
richiamato dalla ricorrente nel contesto del processo tributario e dell'impugnazione degli atti
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere l'ammissibilità del deposito degli originali in appello
richiamato in tema di poteri istruttori del giudice tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'agente della riscossione produce copie delle relate di notifica, il contribuente che intenda contestarne la valenza probatoria deve formulare un disconoscimento specifico e circostanziato della conformità delle copie agli originali; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
- Se il disconoscimento della copia non è rituale, il giudice non può negare efficacia probatoria alla documentazione prodotta limitandosi a considerarla non conforme agli originali.
- Il giudice non può introdurre d'ufficio questioni nuove non dedotte dalle parti, come un vizio della forma della sottoscrizione dell'attestazione di conformità, quando la contestazione della controparte abbia riguardato solo la conformità della copia all'originale.
- La prova della notifica delle cartelle può essere valutata anche attraverso copie delle relate, e non è necessario pretendere sempre la produzione dell'originale se la contestazione della parte obbligata non sia stata validamente formulata.
- In appello nel processo tributario, la produzione degli originali può risultare ammissibile se necessaria a fronte di un effettivo e rituale disconoscimento; ma tale questione resta assorbita quando il disconoscimento sia inefficace.
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