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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34885/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per oltre 381 mila euro, a seguito di ispezione svolta sui rapporti intercorsi in un call center outbound tra gennaio 2012 e agosto 2013. Le sanzioni riguardavano contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e contratti di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c., che l'organo ispettivo aveva ritenuto non conformi alla disciplina applicabile e sostanzialmente riconducibili a lavoro subordinato. Gli opponenti avevano chiesto l'annullamento delle ordinanze deducendo, da un lato, che la libertà dei collaboratori di scegliere se prestare o meno attività e la pretesa conformità dei progetti alla normativa vigente escludevano la subordinazione; dall'altro, che la modifica dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 introdotta dalla normativa del 2012 avrebbe reso legittimi, o comunque non sanzionabili, i rapporti di call center outbound. La Corte d'appello aveva respinto l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato dati irrilevanti e trascurato la libertà di rifiutare la prestazione; 2) violazione dell'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, come modificato, per mancato confronto del progetto concretamente adottato con il modello legale e per la ritenuta irrilevanza pratica della questione normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non investisse correttamente una violazione di legge, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sulla sussistenza degli indici della subordinazione; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non con una dedotta violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che gli stessi ricorrenti avevano ammesso la sostanziale irrilevanza pratica della questione ai fini delle ordinanze-ingiunzione impugnate, difettando quindi un concreto interesse a censurare quel capo della decisione. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    definisce i caratteri del lavoro subordinato; la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera ponderazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo l'individuazione dei tratti giuridici tipici della subordinazione.

  • art. 2222 c.c.

    norma di riferimento per il contratto d'opera autonoma; la censura basata su tale norma è inammissibile se mira, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla natura subordinata del rapporto.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo ex violazione di legge non può essere usato per criticare la valutazione probatoria o il ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro entro cui può essere eventualmente censurato il ragionamento di fatto e la ponderazione degli indici della subordinazione, non già mediante la sola deduzione di violazione di legge.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    la questione della sua applicabilità ai contratti di call center outbound è stata esaminata, ma nel caso concreto non ha inciso sull'esito dell'opposizione, restando assorbita dalla conferma della sostanziale non autonomia dei rapporti.

  • art. 24-bis d.l. n. 83/2012

    disposizione richiamata per la modifica della disciplina dei call center outbound, ma ritenuta non decisiva nel giudizio di legittimità per difetto di interesse concreto alla censura.

  • L. n. 134/2012

    legge di conversione che ha modificato la disciplina richiamata dall'art. 61 d.lgs. n. 276/2003; la sua rilevanza è stata considerata ma non ha mutato la conclusione sulla natura dei rapporti.

  • L. n. 92/2012

    richiamata come fonte della modifica dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 nella ricostruzione della disciplina applicabile ai rapporti oggetto di accertamento.

  • art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. è inammissibile in cassazione quando, sotto tale veste, miri a contestare la valutazione degli indici fattuali della subordinazione compiuta dai giudici di merito.
  • L'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro è un apprezzamento di fatto fondato su elementi indiziari, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale, non mediante una generica doglianza di violazione di legge.
  • La libertà del collaboratore di scegliere se rendere o meno la prestazione non è di per sé decisiva se il concreto assetto del rapporto evidenzi una continuità organizzata della prestazione, una predeterminazione delle modalità esecutive e un sostanziale assoggettamento all'organizzazione imprenditoriale.
  • Quando il ricorrente riconosce espressamente che una questione di diritto è irrilevante rispetto alla decisione impugnata, difetta l'interesse ad impugnare e il relativo motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte dichiara inammissibile il ricorso se nessuno dei motivi supera il vaglio di specificità e di interesse, con conseguente condanna alle spese e applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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