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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34763/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro originariamente intrattenuto con una cooperativa e dalla successiva vicenda di subentro nell’appalto dei servizi ambientali da parte di una società poi fallita. La lavoratrice aveva ottenuto in sede di merito una pronuncia che accertava il diritto all’assunzione da parte della società subentrante con decorrenza dal 20 giugno 2013, oltre alle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva; successivamente la società era stata dichiarata fallita, con apertura della procedura di verifica del passivo. La creditrice ha quindi chiesto l’ammissione al passivo di vari importi: retribuzioni maturate, TFR, indennità sostitutive di ferie, permessi ed ex festività, oltre a spese legali liquidate in precedenti giudizi e nel giudizio di cassazione. Il tribunale fallimentare ha ammesso solo parte dei crediti e, in sede di opposizione allo stato passivo, ha riconosciuto ulteriormente il TFR, ma ha escluso le retribuzioni successive al fallimento, le indennità sostitutive e le spese legali della sentenza di cassazione. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2087 c.c., sostenendo che il mancato godimento di ferie, permessi ed ex festività derivava dall’inadempimento datoriale all’obbligo di assunzione; 2) violazione degli artt. 72, 104 e 111 l.fall., assumendo che il rapporto non fosse sospeso perché vi era stato esercizio provvisorio fino al 22 novembre 2018 e che quindi spettassero le retribuzioni di ottobre e novembre 2018; 3) violazione degli artt. 95, 101 e 111 l.fall. quanto alle spese legali liquidate dalla Cassazione, sostenendone la prededucibilità o, in subordine, l’ammissione al chirografo o come credito tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, cumulando violazione di legge e vizio motivazionale, e perché le censure sul mancato godimento di ferie/permessi attenevano in realtà alla valutazione del merito e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito, dunque diretto a contestare la valutazione del fatto e non l’interpretazione della norma. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non indicava in modo puntuale le affermazioni di diritto asseritamente erronee e non chiariva, con riguardo alle norme fallimentari invocate, i presupposti fattuali della pretesa ammissione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela fallimentare ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alle indennità sostitutive di ferie non godute anche quando la mancata prestazione dipenda dall’inadempimento datoriale

  • art. 36 Cost.

    invocato quale base del diritto alla retribuzione e alle correlate indennità nel rapporto di lavoro

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma di tutela della posizione del lavoratore e della corretta esecuzione del rapporto

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    usato per la domanda di privilegio sui crediti da lavoro e sul TFR

  • art. 111 r.d. 267/1942

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prededuzione di alcuni crediti sorti in pendenza o successivamente alla procedura concorsuale

  • art. 72 r.d. 267/1942

    richiamato per sostenere che il rapporto di lavoro resti sospeso solo in assenza di esercizio provvisorio

  • art. 104 r.d. 267/1942

    invocato in relazione alla disciplina dell’esercizio provvisorio e agli effetti sul rapporto di lavoro

  • art. 95 r.d. 267/1942

    richiamato nel motivo sulle spese legali, ma senza specifica dimostrazione della violazione

  • art. 101 r.d. 267/1942

    invocato in relazione alla disciplina delle domande tardive di ammissione al passivo

  • art. 112 r.d. 267/1942

    richiamato per sostenere, in subordine, l’ammissione tardiva del credito al passivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge richiede la specifica indicazione della regola giuridica asseritamente mal applicata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non argomentazioni o questioni giuridiche

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone di indicare specificamente i motivi del ricorso e le ragioni della dedotta violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli, sul medesimo punto, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo senza distinguere con chiarezza i diversi vizi e senza enunciare specificamente la regola giuridica assunta come violata.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per censurare argomentazioni giuridiche o per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si traduce in una contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, anziché in un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta normativa.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee e confrontarle con le norme invocate; la mera elencazione di disposizioni non è sufficiente.
  • In materia di insinuazione al passivo fallimentare, la censura sulle spese o sulla natura del credito deve essere accompagnata dalla precisa allegazione dei presupposti fattuali e processuali che ne sorreggono l’ammissione; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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