Cassazione Civile, Ordinanza n. 34766/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare chiedendo, oltre a TFR e retribuzioni arretrate poi in parte ammesse, anche l'ammissione al passivo dell'indennità sostitutiva del preavviso e la restituzione di una somma trattenuta in busta paga a tale titolo, sostenendo di essersi dimesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. a causa del ritardo nel pagamento di due mensilità. In particolare, ha dedotto che il pagamento della retribuzione di ottobre 2017 effettuato con bonifico non poteva ritenersi eseguito il giorno dell'ordine o dell'invio alla banca del datore, ma solo quando la somma fosse entrata nella disponibilità del creditore; perciò, al momento delle dimissioni, il credito retributivo non sarebbe stato limitato alla sola mensilità di novembre, ma anche a quella di ottobre. Da ciò faceva discendere la sussistenza di un inadempimento sufficientemente grave da integrare giusta causa di dimissioni e il correlato diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla ripetizione di quanto trattenuto in busta paga per 'mancato preavviso'.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il Tribunale aveva accertato in fatto che il bonifico relativo alla retribuzione di ottobre 2017 era stato effettuato il 20 dicembre 2017, cioè prima delle dimissioni del 21 dicembre, e che al momento delle dimissioni il lavoratore era creditore della sola mensilità di novembre 2017. La censura mirava, quindi, a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità sotto il vizio di violazione di legge. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede una puntuale indicazione delle norme violate e una critica argomentata della loro applicazione, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti integra eventualmente un diverso vizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal creditore per la collocazione privilegiata dei crediti di lavoro insinuati al passivo
norma evocata per fondare la dedotta giusta causa di dimissioni e il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso
invocato dal ricorrente per sostenere il momento di adempimento del pagamento mediante bonifico
invocato dal ricorrente in relazione al tempo dell'adempimento
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede specifiche argomentazioni sulla norma applicata e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto
richiamato come parametro giurisprudenziale per la valutazione della gravità dell'inadempimento, rimessa al giudice di merito
evocato quale possibile canale di censura della ricostruzione dei fatti, distinto dalla violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il calcolo del contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Per censurare utilmente l'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in modo intelligibile perché la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse.
- La verifica della gravità dell'inadempimento ai fini della giusta causa di dimissioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi.
- Se il giudice di merito accerta che il credito retributivo era ancora limitato a una sola mensilità al momento delle dimissioni, la censura che presuppone un diverso stato debitorio del datore di lavoro è una contestazione fattuale e non un errore di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e civile speciale.
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