Cassazione Civile, Ordinanza n. 34760/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale ha richiesto alla cooperativa agricola il pagamento integrale della contribuzione per gli anni 2013-2016. La cooperativa sosteneva di avere diritto alla riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricolo operanti in territori montani o zone agricole svantaggiate, invocando l'attività di allevamento svolta dai soci in regime di soccida e il conferimento del prodotto alla cooperativa. In particolare, contestava la decisione della corte territoriale che aveva escluso il beneficio per difetto di prova della congruità delle giornate lavorative e chiedeva anche l'ammissione di una CTU sul punto. L'ente previdenziale resisteva e proponeva ricorso incidentale sostenendo che lo sgravio non spettasse, comunque, nei casi di c.d. soccida monetizzata, cioè quando il compenso del soccidario sia pattuito in denaro anziché mediante accrescimento del bestiame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della cooperativa perché non si confrontava con una ratio decidendi concorrente della sentenza impugnata, fondata non sulla congruità delle giornate lavorative ma sulla mancata prova dell'effettivo allevamento del prodotto nel periodo richiesto e della provenienza da zone agricole svantaggiate o montane. Ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili gli altri motivi principali, escludendo che vi fosse motivazione apparente, omessa pronuncia su istanze istruttorie o omesso esame di un fatto storico. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'ente previdenziale, affermando che la c.d. soccida monetizzata incide solo sulle modalità di remunerazione del soccidario e non sui requisiti sostanziali per lo sgravio contributivo, che restano la provenienza del prodotto da zone svantaggiate o montane e il suo conferimento alla cooperativa. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato anche dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, L. n. 67/1988
prevede la riduzione dei premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale occupato in territori montani e zone agricole svantaggiate.
art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013
è norma interpretativa che estende lo sgravio alle cooperative e ai consorzi agricoli in misura proporzionale al prodotto allevato o coltivato in zone svantaggiate o di montagna e conferito alla cooperativa; il secondo periodo è stato poi dichiarato incostituzionale nella parte in cui escludeva la ripetizione di contributi indebitamente versati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto a seguito della camera di consiglio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono le norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e omesso esame.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia è configurabile solo su domande ed eccezioni, non sulle mere istanze istruttorie.
art. 2178 c.c.
richiamato per descrivere la deroga pattizia nella soccida monetizzata, ma ritenuto irrilevante rispetto ai presupposti dello sgravio contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando si censura una sentenza con più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non attacca tutte le rationes concorrenti.
- In materia di sgravi contributivi agricoli, l'onere di provare tutti i presupposti del beneficio grava sull'impresa che lo invoca.
- Ai fini dello sgravio previsto per le cooperative agricole conta la provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate e il suo conferimento alla cooperativa; non assumono rilievo requisiti estranei a tali presupposti, come la modalità di remunerazione del soccidario.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotta con riguardo alla mancata ammissione di un mezzo istruttorio, poiché il vizio riguarda solo domande ed eccezioni.
- La mancata ammissione di una CTU non integra, di per sé, omesso esame di un fatto storico decisivo, perché attiene a una richiesta istruttoria e non a un fatto.
- La c.d. soccida monetizzata incide sulla struttura del compenso tra soccidante e soccidario, ma non elimina né modifica i requisiti sostanziali per il riconoscimento dei benefici contributivi se l'attività di allevamento è comunque svolta nelle zone rilevanti.
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