Cassazione Civile, Ordinanza n. 34767/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. contro il decreto del giudice delegato che aveva escluso il suo credito dal passivo della procedura concorsuale. Il credito insinuato riguardava, da un lato, retribuzioni maturate e non pagate per il periodo settembre 2020-giugno 2021 e, dall'altro, varie competenze di fine rapporto, tra cui indennità sostitutiva del preavviso, T.F.R., periodo di messa a disposizione post fallimento e ulteriori competenze finali. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo, in sintesi, che il ricorrente non avesse diligentemente adempiuto al proprio incarico di direttore generale e amministratore delegato, che avesse svolto attività dannosa aggravando il dissesto e che non avesse provato l'effettivo svolgimento delle prestazioni dedotte nei contratti di mandato; inoltre, aveva ritenuto nullo il contratto per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. Contro il decreto il creditore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e la controricorrente l'ha accettata. La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia, osservando che la precedente rinuncia alla procura da parte del difensore non produceva effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore ex art. 85 c.p.c., essendo il difensore ancora munito del potere di rinunciare agli atti. Sussistendo i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza provvedere sulle spese e senza raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
indica il rimedio dell'opposizione allo stato passivo utilizzato per contestare l'esclusione del credito.
richiamato dal tribunale per affermare la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
richiamato per affermare che la rinuncia del difensore alla procura non spiega efficacia nel giudizio di cassazione, in quanto opera il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore.
stabilisce i requisiti per la rinuncia al ricorso e consente la declaratoria di estinzione del processo.
consente la dichiarazione di estinzione senza provvedimento sulle spese in caso di rinuncia accettata.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, il presupposto del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è efficace se proviene da un difensore ancora munito di poteri rappresentativi, poiché la precedente rinuncia alla procura non incide automaticamente sull'efficacia dell'atto processuale in ragione della perpetuatio dell'ufficio di difensore.
- Quando il ricorso per cassazione è validamente rinunciato e la rinuncia è accettata dalla controparte, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese se così disposto dalla norma applicabile.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non opera il raddoppio del contributo unificato se il giudice esclude i relativi presupposti di legge.
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