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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14086/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2013, relativo a IRPEF, IRAP e IVA, con sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP e, dopo il deposito di una memoria integrativa con nuovi documenti e nuove eccezioni, sosteneva che all’udienza fosse stato verbalizzato in modo inesatto che l’Ufficio avesse eccepito l’inammissibilità della memoria, mentre, secondo lui, l’eccezione riguardava solo la tardività di singole difese nuove contenute nella memoria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello del ricorso tributario, il contribuente proponeva autonoma azione ex artt. 221 ss. c.p.c. per querela di falso contro il verbale d’udienza e, in sostanza, anche contro la sentenza tributaria, deducendo che la falsa verbalizzazione aveva inciso sul giudizio; il giudice di merito respingeva la domanda e negava l’assunzione delle prove orali richieste. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava cinque motivi: violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa per il mancato ingresso delle prove testimoniali; violazione della disciplina della querela di falso e degli artt. 2699 e 2700 c.c.; vizio motivazionale e violazione delle norme sulla falsità degli atti pubblici; omesso esame e errata valutazione della rilevanza della presunta falsità; erronea regolazione delle spese e mancata condanna ex art. 96 c.p.c. dei controricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non indicava quale fatto decisivo sarebbe stato provato dalle testimonianze richieste e perché la Corte d’appello aveva comunque ritenuto superflua l’istruttoria orale, assumendo per vero il fatto storico allegato, ma escludendo che integrasse falsità rilevante ai fini della querela. Gli altri motivi, esaminati in parte congiuntamente, sono stati reputati inammissibili perché, da un lato, difettavano dei requisiti di specificità e autosufficienza e, dall’altro, non colpivano la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva infatti spiegato in modo chiaro che la difformità denunciata era riconducibile, al più, a un errore di comprensione o a una verbalizzazione per eccesso di sintesi/mera svista, e che in ogni caso la querela di falso era strumento volto a rimuovere l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, non a ottenere un diverso accertamento del contenuto delle eccezioni verbalizzate. È stata inoltre confermata l’irrilevanza, ai fini della soccombenza reciproca, del mancato accoglimento della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore di tutti i controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto alla prova e del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte come parametro del sindacato sulla motivazione e del giusto processo

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 366 c.p.c.

    la censura deve essere specifica, autosufficiente e deve confrontarsi con la ratio della decisione e con il contenuto degli atti richiamati

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso è il rimedio esperibile per contestare l’efficacia probatoria di un atto pubblico nei casi di vera falsità rilevante

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    richiamati come base dell’azione di falso proposta in via autonoma

  • art. 2699 c.c.

    richiamato per la nozione di atto pubblico e della sua fede privilegiata

  • art. 2700 c.c.

    l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza

  • art. 96 c.p.c.

    domanda accessoria e autonoma rispetto alle spese; il suo mancato accoglimento non determina soccombenza reciproca

  • art. 12 l. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente quale termine di 60 giorni per l’emanazione/notifica dell’avviso dopo il PVC

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di deposito di memorie e documenti nel processo tributario

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, all’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 12 preleggi

    usato per interpretare la riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di motivazione in cassazione non può tradursi in una critica generica alla decisione: occorre indicare un fatto storico decisivo, effettivamente discusso tra le parti, che sia stato omesso o non esaminato.
  • L’omessa ammissione di prova testimoniale o di interrogatorio formale è censurabile solo se la prova richiesta sia idonea a dimostrare, con giudizio di certezza, un fatto decisivo capace di scardinare la ratio decidendi; altrimenti la doglianza è inammissibile per genericità.
  • La querela di falso contro un verbale di udienza è ammissibile solo quando si contesti una falsità rilevante dell’atto pubblico; non è lo strumento per ottenere una diversa interpretazione del contenuto delle dichiarazioni verbalizzate o per correggere mere inesattezze, sviste o sintetiche formulazioni non idonee a incidere sulla fede privilegiata in senso tecnico.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è logicamente sufficiente, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la critica che non aggredisce la ratio decisiva è inammissibile.
  • La domanda ex art. 96 c.p.c. è accessoria rispetto alla domanda principale e il suo mancato accoglimento non vale, di per sé, a configurare soccombenza reciproca o a incidere sul governo delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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