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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03176/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso cinque avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni 1999-2003, fondati su incrementi patrimoniali rappresentati dall’acquisto di un immobile e di quote societarie. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: l’accertamento fosse illegittimo perché l’Ufficio avrebbe dovuto considerare anche le componenti negative del reddito e non avrebbe potuto ricostruire il reddito in modo automatico; la documentazione prodotta dimostrasse che l’acquisto dell’immobile era stato finanziato dalla società di persone di cui era parte; il prezzo effettivo di acquisto fosse inferiore a quello indicato nell’atto pubblico; mancassero inoltre irregolarità formali idonee a giustificare l’accertamento induttivo. Con gli altri motivi deduceva vizi motivazionali ex art. 360, n. 5 c.p.c., l’inesistenza della notifica di atti fiscali per mancata raccomandata informativa, la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e, infine, varie violazioni dello Statuto del contribuente e della L. n. 241/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e, per la parte relativa all’art. 360, n. 5 c.p.c., non rispettassero il perimetro del vizio di motivazione come riformulato dopo il d.l. n. 83/2012. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al c.d. "minimo costituzionale" e, fuori da tali ipotesi, al solo omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso. Ha inoltre rilevato che la doglianza sull’accertamento sintetico era impropria nella parte in cui richiamava l’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, norma non pertinente rispetto all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, applicabile al redditometro; quanto all’art. 38, la censura era rimasta generica. Anche gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e perché non risultava che le questioni fossero state devolute e trattate nel giudizio di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale" o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione in senso tradizionale.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la norma pertinente per l’accertamento sintetico fondato sul redditometro; una volta dimostrata la divergenza tra reddito dichiarato e reddito desumibile da elementi certi, incombe sul contribuente provare che le somme o il maggior imponibile derivano da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da finanziamenti di terzi.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È stata ritenuta norma non pertinente al caso, perché riferita a un diverso tipo di accertamento rispetto a quello sintetico in discussione.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    La doglianza fondata su tale disposizione è stata reputata inammissibile perché generica e riferita a un atto fiscale non precisamente individuato, senza indicazione della deduzione della questione nei gradi di merito.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La censura relativa al difetto di motivazione dell’atto è stata dichiarata inammissibile per genericità e per mancata indicazione della trattazione della questione in appello.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato insieme ad altre norme dello Statuto del contribuente, senza che la doglianza fosse articolata in modo specifico e riferito a questioni esaminate nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata applicata la disciplina del c.d. raddoppio del contributo unificato, dando atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione, oggi tutelato nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria si traducono in nullità della sentenza.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso oppure nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non sono ammissibili doglianze meramente assertive di insufficienza, confusione o contraddittorietà della motivazione.
  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, una volta provata dall’Ufficio la divergenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa desumibile da elementi certi, spetta al contribuente dimostrare che il maggior reddito accertato deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta o da apporti finanziari di terzi.
  • La censura di legittimità deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui emerge, il momento processuale di deduzione e la decisività; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Le doglianze che prospettano vizi di notifica o di motivazione di atti tributari devono essere puntuali, riferite a uno specifico atto e accompagnate dall’indicazione di avere già devoluto la questione nei gradi di merito; in mancanza, sono inammissibili.
  • L’erroneo richiamo di una norma processuale o sostanziale non pertinente rispetto al tipo di accertamento oggetto di causa rende il motivo inammissibile quando la critica non si confronta con la disciplina effettivamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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