Cassazione Civile, Ordinanza n. 06831/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando IVA indebitamente rimborsata per l'anno d'imposta 2007 a una società operante come rappresentante fiscale ai fini IVA di un soggetto estero. La contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado accoglimento, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che, per effetto dell'art. 55 del d.l. 69/2013, interpretativo dell'art. 74-ter, comma 3, d.P.R. 633/1972, l'IVA assolta sugli acquisti di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori da parte di agenzie di viaggio stabilite fuori dall'UE non fosse rimborsabile. In cassazione la società deduceva: 1) l'illegittima applicazione retroattiva dell'art. 55 e la sua incostituzionalità, anche perché la norma salverebbe i rimborsi già erogati alla data di entrata in vigore; 2) la violazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, dell'art. 310 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 3, par. 2, della direttiva 86/560/CEE, assumendo l'inapplicabilità del regime speciale a soggetti privi di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia o nell'Unione; 3) la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e del principio euro-unitario di legittimo affidamento, invocando precedenti risoluzioni e prassi dell'Amministrazione; 4) la medesima questione sotto il profilo dell'omessa pronuncia; 5) la violazione delle norme sulla motivazione dell'atto, sostenendo che l'avviso fosse motivato in modo plurimo, alternativo e sovrabbondante, qualificando la contribuente alternativamente come tour operator o come autonoleggiatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando un proprio precedente specifico, secondo cui l'art. 55 del d.l. 69/2013 chiarisce che l'art. 74-ter d.P.R. 633/1972 si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea e che, coerentemente con l'art. 310 della direttiva IVA, l'imposta assolta su tali operazioni non è rimborsabile. Ha inoltre escluso il contrasto con la Costituzione e con il diritto unionale, valorizzando la finalità di semplificazione, di corretta attribuzione del gettito e di parità di trattamento tra operatori che si trovano nelle medesime condizioni; ha poi precisato che il secondo periodo dell'art. 55 va disapplicato nella parte in cui farebbe salvi i rimborsi già effettuati, perché in contrasto con la norma unionale e con l'esigenza di non introdurre discriminazioni casuali tra contribuenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non erano stati specificati elementi concreti idonei a fondare un affidamento tutelabile; il rimborso per annualità pregresse è stato considerato atto neutro e le circolari non sono fonte di diritti. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Il quinto motivo è stato rigettato perché la CTR aveva accertato in fatto che l'avviso era sufficientemente motivato, e tale valutazione non è censurabile in cassazione; è stata inoltre ribadita la distinzione tra motivazione dell'atto e prova della pretesa tributaria.
Norme richiamate
"Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE... l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che... non è rimborsabile"
norma di interpretazione autentica che estende il regime di non rimborsabilità anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea; il secondo periodo, nella parte in cui salva i rimborsi già effettuati, è disapplicato perché contrastante con il diritto unionale
art. 74-ter, comma 3, d.P.R. 633/1972
va interpretato nel senso che l'IVA assolta sugli acquisti a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile, anche se l'agenzia è stabilita fuori dall'Unione europea
art. 310 direttiva 2006/112/CE
stabilisce che gli importi IVA imputati all'agenzia di viaggi per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro
art. 3, par. 2, direttiva 86/560/CEE
il rimborso dell'IVA ai soggetti non residenti non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità
la tutela dell'affidamento richiede una condotta dell'Amministrazione apparentemente legittima e coerente, la buona fede del contribuente e specifiche circostanze concrete; nella specie il motivo è stato ritenuto generico e non supportato da fatti idonei
richiamato ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento; la CTR ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato in fatto e in diritto
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla motivazione, ma il motivo è stato respinto perché l'avviso risultava motivato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale e per le conclusioni della Procura generale
richiamato solo per qualificare il ricorrente come rappresentante fiscale IVA della società estera
Massime di principio
- Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio del viaggiatore non è né detraibile né rimborsabile, anche quando l'operatore sia stabilito fuori dall'Unione europea.
- Una norma nazionale di interpretazione autentica è compatibile con l'ordinamento se chiarisce un'incertezza interpretativa e si pone in coerenza con la disciplina unionale e con esigenze di parità di trattamento e di tutela della concorrenza.
- La salvezza dei rimborsi già effettuati non può essere ammessa quando dipenda da un fattore meramente casuale e produca discriminazioni tra contribuenti in situazione sostanzialmente identica; in tale parte la norma interna va disapplicata se contrasta con il diritto dell'Unione.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente richiede allegazioni concrete e circostanziate: non bastano il richiamo a prassi amministrative o l'assenza di precedenti dinieghi, se non è dimostrata una specifica condotta idonea a generare un affidamento incolpevole.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve essere distinta dalla prova della pretesa tributaria: se il giudice di merito accerta che l'atto contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire la difesa, tale valutazione non è sindacabile in cassazione come vizio di legge.
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