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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10231/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il diniego dell'Ufficio a un'istanza di rimborso IRPEF presentata per ottenere la restituzione dell'imposta trattenuta sull'erogazione in capitale del trattamento pensionistico maturato presso il fondo COMIT. La controversia era nata dall'assunto del contribuente che, nel calcolo della base imponibile, dovessero essere esclusi i contributi obbligatori e che la tassazione operata dal sostituto d'imposta fosse errata. La CTP aveva dichiarato tardiva l'istanza, ma la CTR aveva riformato la decisione, accogliendo la domanda di rimborso sul rilievo che i contributi versati ai fini previdenziali dovevano essere considerati deducibili, senza porre a carico del contribuente la prova dell'effettivo versamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR ratione temporis applicabili (oggi artt. 19 e 51), sostenendo da un lato che la CTR aveva erroneamente ritenuto accertato l'onere contributivo senza verificare l'effettivo versamento e, dall'altro che, comunque, nella base imponibile non potevano detrarre contributi versati in forza di convenzione tra le parti, poiché l'esclusione opera solo per i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, in particolare il secondo profilo, richiamando il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in caso di erogazione in capitale di prestazioni di un fondo di previdenza complementare a favore di ex dipendente, la somma è imponibile per intero e non è possibile sottrarre i contributi versati, salvo che si tratti di contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Poiché la CTR aveva invece considerato detraibili i contributi versati nell'interesse del contribuente, la sentenza è stata cassata. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo non necessario un ulteriore accertamento di fatto. Le spese di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per la disciplina della tassazione separata del trattamento di fine rapporto e delle somme ad esso equiparate, con determinazione dell'aliquota secondo il criterio storico indicato dalla norma.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare che le altre indennità e somme sono imponibili per l'ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge.

  • art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986

    vigente fino al 31 dicembre 2003

    interpretato nel senso che non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non quelli versati in base ad accordi o convenzioni tra le parti.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla giurisprudenza consolidata citata in motivazione

    utilizzato per qualificare la prestazione in capitale del fondo di previdenza complementare come reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato.

  • art. 16, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per individuare i redditi soggetti a tassazione separata, tra cui il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

  • art. 2120 c.c.

    richiamato come riferimento al trattamento di fine rapporto quale reddito soggetto al regime fiscale indicato dal TUIR.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Le somme erogate in capitale da un fondo di previdenza complementare a favore dell'ex dipendente devono essere assoggettate al medesimo regime fiscale della prestazione pensionistica integrativa sostituita o rinunciata, quando ne costituiscano l'equivalente economico.
  • Ai fini dell'imponibile, possono essere sottratti solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; non sono invece detraibili i contributi versati in forza di accordi, convenzioni o pattuizioni tra le parti.
  • In materia di rimborso IRPEF su somme erogate da fondi pensionistici complementari, il giudice di merito deve attenersi all'orientamento consolidato sulla tassazione dell'intera somma corrisposta, salvo specifica prova di un'esclusione prevista dalla legge.
  • Quando la decisione di merito si ponga in contrasto con un principio di diritto già consolidato e non residuino ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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