Cassazione Civile, Ordinanza n. 40932/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento IRPEF per l’anno 1998, relativi alla tassazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di quote societarie. In primo grado le contribuenti avevano ottenuto l’annullamento degli atti; in appello, la Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio, aveva accolto parzialmente l’impugnazione dell’Ufficio e rideterminato le sanzioni per un errore di conversione lire/euro, confermando nel resto la fondatezza delle riprese fiscali. Le contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del vincolo del giudice di rinvio, sostenendo che la Corte di cassazione avesse imposto di usare solo il prezzo di cessione e non il valore normale delle quote; 2) violazione degli artt. 81 e 82 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR determinato la plusvalenza in modo ritenuto difforme dal criterio legale della differenza tra prezzo di cessione e costo delle quote; 3) omesso esame di fatti decisivi e insufficiente considerazione del materiale probatorio; 4) violazione dell’art. 58 d.P.R. 600/1973, per incompetenza territoriale dell’ufficio di Firenze in relazione alla contribuente che assumeva residente all’estero; 5) violazione degli artt. 24 l. 4/1929 e 12 l. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione del PVC; 6) violazione dell’art. 33 d.P.R. 600/1973 per l’utilizzo, senza previa notizia alle contribuenti e senza ulteriore autorizzazione, della documentazione acquisita presso la società terza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella precedente cassazione con rinvio, non era stato enunciato un principio di diritto vincolante sul punto, essendo stata la decisione cassata per vizio motivazionale e non per violazione di legge; pertanto la CTR poteva valorizzare il valore normale delle quote come elemento presuntivo per accertare il corrispettivo reale della cessione. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo sulla competenza territoriale, poiché la CTR aveva accertato in fatto la fittizietà della residenza estera e, quindi, l’applicabilità dell’art. 58 d.P.R. 600/1973 in relazione all’ultima residenza italiana. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che gli artt. 81 e 82 d.P.R. 917/1986 consentono al giudice di merito di determinare il corrispettivo effettivo sulla base di presunzioni e del materiale probatorio acquisito. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, perché il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Ha rigettato il quinto e il sesto motivo, osservando che, trattandosi di tributi non armonizzati, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, né era necessaria una preventiva interlocuzione sulle indagini eseguite presso il terzo ai fini dell’utilizzo degli elementi acquisiti. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto solo se la cassazione ha accolto un motivo per violazione di legge; se la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, il rinvio può valutare i fatti nei limiti delle preclusioni già maturate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente la rivalutazione del merito o delle prove.
La plusvalenza da cessione di partecipazioni deve essere determinata tenendo conto del corrispettivo; il valore normale può essere utilizzato come elemento presuntivo per accertare il corrispettivo reale.
In caso di residenza estera contestata e ritenuta fittizia, il domicilio fiscale si radica nell’ultimo comune di residenza nel territorio dello Stato.
art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 917/1986
Se la residenza estera del contribuente è fittizia, ai fini fiscali si considera la residenza in Italia secondo il collegamento normativo previsto.
art. 24 l. 4/1929
Norma invocata dalle ricorrenti per il contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuta non idonea a fondare un obbligo generale nel caso di tributi non armonizzati.
Il termine dilatorio e le garanzie procedimentali sono state ritenute non applicabili in assenza di uno specifico obbligo per i tributi non armonizzati.
La CTR poteva utilizzare, nei limiti consentiti, la documentazione acquisita presso il terzo; non era necessaria una previa notizia alle contribuenti né un’ulteriore autorizzazione ad hoc nei tributi non armonizzati.
Nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale riguarda i tributi armonizzati, non quelli non armonizzati salvo previsione espressa.
L. 4/1929
Richiamata quale base normativa delle garanzie del contribuente, ma non ritenuta sufficiente a imporre un contraddittorio generalizzato nei rapporti in esame.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il vincolo per il giudice di merito sussiste solo nei limiti del principio di diritto effettivamente enunciato dalla Cassazione; se la cassazione è avvenuta per vizio motivazionale, il giudice di rinvio conserva un ampio potere di valutazione dei fatti e delle prove già acquisiti.
- La determinazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni va effettuata con riferimento al corrispettivo effettivo; il valore normale del bene può essere valorizzato come elemento presuntivo per dimostrare che il corrispettivo dichiarato non corrisponde a quello reale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo preveda; la sua violazione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto.
- La contestazione della residenza estera del contribuente può incidere sul domicilio fiscale e sulla competenza dell’ufficio locale emittente; se la residenza all’estero è ritenuta fittizia, rileva l’ultima residenza italiana ai fini fiscali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →