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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20300/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un’imposta straordinaria sui beni di lusso (cd. superbollo), collegata a un avviso di accertamento presupposto. Il giudice di merito aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che, in un precedente giudizio sulla riscossione provvisoria, lo sgravio della cartella e la declaratoria di cessazione della materia del contendere avessero prodotto un effetto assimilabile a rinuncia al credito o comunque un giudicato esterno preclusivo di una nuova iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 46 d.lgs. 546/1992, 2909 c.c. e 336 c.p.c., sostenendo che la cessazione della materia del contendere derivante dallo sgravio della cartella non poteva espandersi al diverso giudizio avente ad oggetto l’atto impositivo presupposto. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza della cartella ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, assumendo che la notifica fosse tardiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto anche dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario sulla riscossione provvisoria non produce, di per sé, effetti di acquiescenza o giudicato esterno nel diverso giudizio sull’atto impositivo presupposto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si forma automaticamente sulla base della cessazione della materia del contendere derivante da sgravio della cartella, se il relativo accertamento riguarda soltanto la riscossione provvisoria.

  • art. 336 c.p.c.

    L’efficacia espansiva del giudicato non può essere riconosciuta in modo da travalicare il distinto ambito di cognizione tra atto impositivo e atto della riscossione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c)

    Quando l’accertamento diventa definitivo per estinzione del giudizio di impugnazione dell’atto presupposto, la cartella può essere notificata entro il secondo anno successivo a quello di definitività; nella specie la notifica è stata ritenuta tempestiva.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63

    L’estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione rende definitivo l’atto presupposto, ma non equivale a un giudicato sulla pretesa impositiva nel senso dedotto dal contribuente.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    I principi di economia processuale e ragionevole durata consentono alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza dei fatti già acquisiti e senza necessità di ulteriori indagini, la Corte può decidere la causa nel merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistendo i presupposti processuali, va disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Lo sgravio di una cartella di pagamento disposto in via provvisoria e la successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio sulla riscossione non comportano, di per sé, acquiescenza né giudicato esterno nel separato giudizio sull’atto impositivo presupposto.
  • Nel sistema tributario, il giudizio sull’atto impositivo e quello sull’atto della riscossione conservano ambiti di cognizione distinti, sicché i vizi dell’uno non si trasferiscono automaticamente all’altro, salvo le ipotesi di omessa notifica dell’atto presupposto e gli effetti di trascinamento espressamente previsti.
  • Se la definitività dell’avviso di accertamento deriva dall’estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione, la cartella può essere notificata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 25 d.P.R. 602/1973 calcolato dalla data di definitività così determinata.
  • Quando la causa può essere decisa sulla base dei fatti già acquisiti e senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può pronunciare la decisione nel merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

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