Cassazione Civile, Ordinanza n. 13734/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico classificato in categoria D/2, oggetto di dichiarazione DOCFA presentata dalla società proprietaria. L'Agenzia aveva rettificato la rendita proposta, includendo nella base imponibile, oltre al suolo, alle fondazioni e alle opere accessorie, anche la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore, con conseguente maggiore rendita catastale. La società aveva impugnato l'avviso, contestando in particolare l'inclusione della torre eolica quale bene funzionale al processo produttivo e, inoltre, la valorizzazione di oneri finanziari e profitto dell'imprenditore. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio e annullato integralmente l'atto. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse esaminato solo la questione della torre eolica, trascurando le ulteriori censure relative alle altre voci di costo; 2) violazione delle norme catastali, sostenendo che, esclusa la torre eolica, la rendita dovesse comunque essere rideterminata sulle componenti residue, considerando suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata, spese tecniche, oneri finanziari e profitto secondo il criterio del costo di ricostruzione e le istruzioni della circolare n. 6/2012, resa vincolante dall'art. 1, comma 244, L. 190/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché la decisione della CTR, pur senza espressa analisi di tutte le singole voci, era logicamente incompatibile con le censure dell'Ufficio e ne comportava il rigetto implicito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'esclusione della torre eolica dalla rendita non esaurisce l'accertamento catastale e non consente l'annullamento integrale dell'avviso, dovendosi comunque rideterminare la rendita delle componenti residue secondo il criterio del costo di ricostruzione e i parametri normativi e di prassi richiamati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma evocata per dedurre il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione della decisione su un punto indispensabile; non basta la mancanza di espressa statuizione quando la decisione adottata implica il rigetto della censura.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. per il processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme catastali.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Base normativa della stima diretta della rendita catastale per immobili a destinazione speciale o particolare.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per il procedimento indiretto di stima, il costo di ricostruzione va considerato con un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'immobile.
artt. 27 e 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Distinguono, nell'ambito della stima diretta degli immobili speciali, il procedimento diretto da quello indiretto fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione.
art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Attribuisce valore normativo alle istruzioni della circolare n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali, nelle more della revisione del catasto.
art. 1, commi 21 e 22, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili speciali, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma senza abrogare tacitamente l'art. 1, comma 244, L. 190/2014.
circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012
È richiamata come fonte tecnica resa normativamente rilevante; disciplina i profili estimativi, il procedimento diretto e quello indiretto, e per l'approccio di costo indica le componenti da considerare (suolo, costruzioni residue, spese tecniche, profitto, oneri finanziari).
circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016
Conferma che la legge del 2015 ridefinisce le componenti immobiliari da considerare e quelle impiantistiche da escludere dalla stima diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130
È indicata quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza esaminare espressamente ogni singola deduzione, adotti una decisione logicamente incompatibile con quelle censure, determinandone il rigetto implicito.
- Nella determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta può avvenire anche in forma indiretta tramite il costo di ricostruzione, purché il valore sia ricondotto all'epoca censuaria e siano considerate le componenti residue rilevanti secondo i criteri tecnici applicabili.
- Per gli impianti eolici, la torre e gli aerogeneratori, se funzionali al processo produttivo, sono esclusi dal computo della rendita, ma ciò non esonera il giudice dal rideterminare la rendita delle altre componenti immobilari rilevanti.
- L'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 ha ridefinito l'oggetto della stima catastale degli immobili speciali senza abrogare l'art. 1, comma 244, L. 190/2014, che continua a valorizzare la circolare n. 6/2012 come parametro tecnico-estimativo.
- Nell'approccio di costo, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto normale del promotore vanno considerati sulle componenti immobiliari residue effettivamente rilevanti, non sugli impianti esclusi dalla stima catastale.
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