Cassazione Civile, Ordinanza n. 37742/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi nei confronti di un titolare di ditta individuale. Il primo atto contestava cessioni di beni che il contribuente qualificava come operazioni estero su estero, sostenendo che la merce fosse acquistata in Cina e Turchia e rivenduta in Algeria e Marocco senza transito in Italia o nell’Unione europea, con conseguente esenzione IVA. Il secondo atto riguardava acquisti effettuati in sospensione d’imposta, ritenuti indebitamente eseguiti oltre il plafond disponibile. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, travisamento dei fatti e manifesta illogicità, insistendo sulla natura estero su estero delle operazioni; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, travisamento e illogicità, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato né la qualificazione delle operazioni né la corretta determinazione del plafond.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato come censura di violazione di legge ma fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dalla CTR: il giudice di merito aveva infatti ritenuto non provata l’uscita della merce dal territorio UE con DAU o documenti equipollenti, osservando inoltre che le dichiarazioni di terzi hanno valore solo indiziario, e aveva accertato lo splafonamento sugli acquisti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: benché formalmente richiamasse un vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostanzialmente denunciava un vizio motivazionale; la Corte ha osservato che la disciplina del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. e della doppia conforme si applica anche al processo tributario e che, nel caso concreto, i fatti decisivi erano stati esaminati in modo conforme sia in primo grado sia in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le operazioni estero su estero fossero esenti da IVA; la Corte non accoglie la censura perché la qualificazione giuridica invocata presuppone un accertamento fattuale diverso da quello compiuto in merito alla fuoriuscita dei beni dal territorio UE.
art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato come norma sulla non imponibilità/esenzione delle cessioni all’esportazione; la Corte ribadisce che l’esenzione richiede la prova dell’uscita della merce dal territorio unionale con idonea documentazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte qualifica il secondo motivo come sostanziale censura di motivazione; applica il regime del vizio motivazionale nei limiti della disciplina post riforma e della doppia conforme.
Richiamato per escludere il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo omesso esame di fatti decisivi non valutati nei gradi di merito.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Le disposizioni sulla nuova formulazione del vizio di motivazione e sui limiti dell’impugnazione in doppia conforme si applicano anche al processo tributario.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la disciplina del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e della doppia conforme.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte afferma che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità, sicché si applicano le regole generali del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater sul raddoppio del contributo unificato.
artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 633 del 1972
Norme richiamate congiuntamente per sostenere la non imponibilità IVA delle operazioni asseritamente effettuate all’estero; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per difetto di confronto con gli accertamenti di fatto della CTR.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è inammissibile quando pretende in realtà una rivalutazione del fatto storico diverso da quello accertato dal giudice di merito.
- Per beneficiare del regime IVA delle cessioni all’esportazione o delle operazioni non imponibili occorre fornire prova idonea dell’uscita dei beni dal territorio unionale; la documentazione privata o le sole dichiarazioni di terzi hanno, di regola, valore meramente indiziario.
- Nel processo tributario, il regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e i limiti della doppia conforme si applicano anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto è stato comunque esaminato nei gradi di merito, anche solo attraverso una valutazione conforme tra primo e secondo grado.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può aggirare i limiti al sindacato di legittimità prospettando come omesso esame una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del rapporto tributario.
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