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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31581/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla rettifica catastale, in procedura DOCFA, della rendita proposta da una società titolare di un impianto eolico classificato in categoria D/1. La contribuente aveva chiesto di determinare la rendita tenendo conto delle sole componenti immobiliari, escludendo le componenti impiantistiche alla luce dell'art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015. L'Ufficio aveva invece attribuito una rendita più elevata, includendo, tra l'altro, il valore del lotto, il costo a nuovo delle strutture e degli impianti, le spese tecniche, gli oneri concessori e finanziari, e in particolare la torre eolica. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della società. In Cassazione la contribuente ha dedotto sette motivi: violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dell'appello; violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso e mancata allegazione degli atti richiamati; violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione di pareri pro veritate; violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015 per l'illegittima inclusione della torre nella rendita; censura ulteriore sulla metodologia di stima e sul deprezzamento; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. La Corte ha ritenuto infondati i primi, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, ma ha accolto il quinto motivo, ribadendo che, nella determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre deve essere esclusa dal calcolo perché componente essenziale e funzionale del processo produttivo, priva di autonoma rilevanza catastale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio al giudice di merito per il riesame coerente con il principio affermato.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso salvo il quinto, che è stato accolto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese. La ragione dell'accoglimento è che la torre eolica, pur infissa al suolo, rientra tra le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo e deve essere esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello può essere assolto anche mediante la riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado, se idonee a contrastare la decisione impugnata nel suo complesso.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'avviso di rettifica catastale è sufficiente quando, in caso di diversa valutazione tecnica su elementi di fatto non disattesi, indica i dati oggettivi, la classe attribuita e i criteri di stima; gli atti richiamati non devono essere necessariamente allegati se sono indicati e facilmente consultabili.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando compie una valutazione delle prove ritenuta erronea.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non sono violati per il solo fatto che il giudice di merito valuti in modo non condiviso il materiale istruttorio; la violazione sussiste solo in casi di utilizzo di prove non dedotte, di disapplicazione di prove legali o di attribuzione a prove liberamente valutabili di efficacia di piena prova.

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta deve considerare suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Per gli immobili a destinazione speciale la rendita è determinata con stima diretta per singola unità.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Nel procedimento indiretto di stima, per immobili speciali, il valore può essere determinato con riferimento al valore di mercato o al costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale del bene, ove applicabile.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Ha attribuito rilievo normativo, in via transitoria, alle istruzioni della circolare n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta una motivazione sintetica ma comprensibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente argomentazioni nuove: è sufficiente una critica idonea a investire la decisione di primo grado anche riproponendo le tesi già formulate.
  • Quando l'Ufficio, in procedura DOCFA, non contesta i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma compie una diversa valutazione tecnica del loro valore, l'avviso di rettifica è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi, la classe attribuita e i criteri estimativi seguiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non si configura per una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; occorre un'erronea distribuzione del carico probatorio.
  • I pareri pro veritate e le perizie stragiudiziali hanno valore di allegazioni difensive e non costituiscono, di regola, prova piena dei fatti tecnici dedotti.
  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la disciplina del 2015 ha escluso dalla stima gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando abbiano stabile infissione al suolo, se privi di autonoma utilità reddituale al di fuori del processo produttivo.
  • Nell'impianto eolico, la torre di sostegno è componente essenziale e attiva dell'unicum impiantistico e non può essere computata nella rendita catastale come costruzione autonoma.
  • Nel procedimento indiretto di stima delle unità speciali, il costo di ricostruzione va ricondotto all'epoca censuaria con i coefficienti di riduzione previsti, quando applicabili, e secondo i criteri tecnici richiamati dalla normativa e dalla prassi recepita dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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