Cassazione Civile, Ordinanza n. 25583/2026 del 20/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015, con cui l'Agenzia delle entrate aveva imputato alla società maggiori imponibili ai fini Ires e Iva, qualificati come proventi illeciti derivanti dall'emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993. L'avviso era stato notificato anche alla contribuente, cui l'Ufficio attribuiva il ruolo di amministratrice di fatto della società. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto l'impugnazione, ritenendo l'avviso non congruamente motivato per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione e per la conseguente mancata conoscenza dei fatti posti a fondamento della pretesa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza depositata il 3 giugno 2024, aveva respinto l'appello dell'Agenzia, rilevando che non erano state provate né la qualità di amministratrice di fatto della contribuente né gli addebiti a lei rivolti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l'avviso esponesse gli elementi essenziali della pretesa e che il processo verbale, pur non allegato, fosse noto alla contribuente perché compreso nelle indagini penali svolte a suo carico; 2) violazione dell'art. 2639 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la qualità di amministratrice di fatto potesse essere provata per presunzioni sulla base di una pluralità di indizi; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, poiché essa avrebbe fatto riferimento alla diversa società G G Trasporti S.r.l., mentre la pretesa riguardava il ruolo della contribuente nella società P P S.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché tutti e tre i motivi sono inammissibili. La sentenza d'appello si fondava su due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto dell'appello: la mancata prova della qualità di amministratrice di fatto della contribuente e la mancata prova degli specifici addebiti che avrebbero potuto giustificare la pretesa impositiva nei suoi confronti. Il primo motivo, incentrato principalmente sulla motivazione dell'avviso, non censurava la ratio effettivamente adottata dal giudice d'appello; le ulteriori considerazioni sulla valenza probatoria del processo verbale avrebbero potuto riguardare la prova dell'amministrazione di fatto, ma non la distinta mancata prova degli addebiti. Il secondo e il terzo motivo contestavano la valutazione sulla qualità di amministratrice di fatto, senza censurare l'autonoma ratio relativa alla mancata prova degli addebiti. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, quando la decisione è sorretta da più rationes autonome, occorre censurarle tutte e che tutte le censure siano fondate perché possa essere cassata. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che l’avviso impugnato fosse sorretto da una motivazione congrua.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso; la Corte dichiara inammissibili i motivi perché non censurano tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte regionale escluso in capo a Giovanna Forte la qualifica di amministratrice di fatto della società “G G Trasporti S.r.l.”, quando invece la pretesa creditoria in discussione si fonda sull’attribuzione alla Forte del ruolo di amministratrice di fatto della diversa società “P P S.r.l.”.
La norma è richiamata quale parametro del motivo di nullità processuale prospettato; la Corte non accoglie la censura perché, anche se riferita alla qualità di amministratrice di fatto, essa non investe l'autonoma ratio della mancata prova degli addebiti.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Orbene, il primo motivo non intercetta neppure una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, la quale non ha fatto alcun cenno ad un’eventuale carenza di motivazione dell’atto impositivo, avendo piuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La censura sulla motivazione dell'avviso non è pertinente quando la decisione impugnata non si fonda sull'invalidità motivazionale dell'atto, ma sulla mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa.
artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Orbene, il primo motivo non intercetta neppure una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, la quale non ha fatto alcun cenno ad un’eventuale carenza di motivazione dell’atto impositivo, avendo piuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Le disposizioni, invocate con riguardo all'atto impositivo in materia di Iva, non consentono di superare l'inammissibilità della censura quando essa attacca una questione diversa dalla ratio probatoria adottata dal giudice d'appello.
Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversa questione della sussistenza in capo a Giovanna Forte della qualità di amministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontano però con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversa da quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare una gestione di fatto della società.
La questione della qualificazione di una persona come amministratrice di fatto è distinta dalla prova degli specifici fatti che fondano la pretesa impositiva; contestare la prima non elimina una decisione autonomamente sorretta dalla mancata prova dei secondi.
Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversa questione della sussistenza in capo a Giovanna Forte della qualità di amministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontano però con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversa da quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare una gestione di fatto della società.
Anche quando la qualità di amministratore di fatto sia sostenuta sulla base di elementi presuntivi, tale questione resta distinta dalla prova degli specifici addebiti che giustificano la pretesa fiscale; la decisione non può essere cassata se rimane incontestata l'autonoma ratio relativa a questi ultimi.
art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993
maggiori imponibili rappresentati da proventi illeciti, conseguiti per effetto dell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, da sottoporre a tassazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993.
La disposizione è indicata quale base normativa della tassazione dei proventi illeciti contestati. La Corte, tuttavia, non decide nel merito i presupposti sostanziali dell'imposizione, rigettando il ricorso per l'inammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes e le censure devono risultare tutte fondate; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inidoneo il ricorso a determinare la cassazione della decisione.
- La contestazione della motivazione dell'atto impositivo non intercetta la ratio di una sentenza che abbia deciso sulla mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa, se il giudice non ha fondato la decisione sul difetto di motivazione dell'atto.
- La prova della qualità di amministratore di fatto e la prova degli specifici addebiti posti a fondamento di una pretesa impositiva sono questioni distinte: la contestazione della prima non censura una statuizione autonoma basata sulla mancata prova dei secondi.
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