Cassazione Civile, Ordinanza n. 25580/2026 del 20/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Il Comune aveva chiesto al Tribunale di Milano la condanna dei Ministeri al pagamento di euro 1.291.264,19 ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge n. 388 del 2000, per gli anni 2002-2009 (spettanze 2003-2010). La controversia riguardava i trasferimenti statali compensativi del minor gettito ICI causato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D. Il Tribunale aveva accolto la domanda per l'intero importo richiesto. In appello, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2086/2024, depositata il 12 luglio 2024, aveva ritenuto dovuto un importo calcolato secondo la Tabella B del Comune, pari a euro 1.004.337,84, anziché quello della Tabella A dei Ministeri, pari a euro 895.328,83. I Ministeri hanno proposto un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 197 del 2002. Hanno sostenuto che, per verificare annualmente il superamento delle soglie di euro 1.549,37 e dello 0,5% della spesa corrente, non si dovessero sommare le perdite non compensate di più annualità pregresse, ma considerare soltanto la perdita dell'anno di riferimento, al netto delle somme già compensate e consolidate. Secondo i ricorrenti, la diversa lettura avrebbe comportato il computo plurimo delle medesime perdite e sarebbe stata contraria al riferimento normativo a ciascun anno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha confermato che, ai fini della verifica annuale del superamento delle soglie, dal minor gettito vanno escluse le perdite già compensate e consolidate, ma devono essere considerate anche le perdite di annualità precedenti rimaste sotto soglia e non compensate. In particolare, per la verifica relativa al 2004 andavano sommate le somme non consolidate riferibili al 2003 e al 2004, per complessivi euro 216.676,58, importo superiore allo 0,5% della spesa corrente del 2004, pari a euro 122.785,01. La Corte ha ritenuto che la soluzione accolta dalla Corte d'appello fosse conforme alla disciplina e che non vi fosse dimostrazione che la perdita di ciascun anno comprendesse automaticamente quelle pregresse non consolidate. Le spese del giudizio di legittimità sono state interamente compensate per la novità della questione. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 64, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388
A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno [...]
Il trasferimento compensativo opera quando il minor gettito supera entrambe le soglie previste. Nella verifica annuale si escludono le perdite già compensate e consolidate, ma si considerano anche le perdite di annualità precedenti che non siano state compensate perché rimaste sotto soglia.
art. 2, comma 1, D.M. 1° luglio 2002, n. 197
A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
La perdita rileva per il contributo solo se supera entrambe le soglie. La valutazione va effettuata includendo le perdite pregresse non consolidate e sottraendo quelle già compensate stabilmente tramite trasferimenti erariali.
art. 2, comma 4, D.M. 1° luglio 2002, n. 197
al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Il riferimento all'importo complessivo del minor gettito, senza limitarlo alle sole autodichiarazioni presentate nell'anno di riferimento, consente di includere nel calcolo le perdite pregresse non compensate; restano comunque escluse quelle già stabilmente compensate.
art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: […]
La disposizione stabilisce la base imponibile ICI dei fabbricati di categoria D non ancora iscritti in catasto con rendita attribuita; la successiva autodeterminazione provvisoria della rendita ha dato origine al minor gettito cui si riferisce il meccanismo di compensazione esaminato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel determinare il trasferimento statale compensativo del minor gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D, il superamento delle soglie di legge va verificato includendo le perdite delle annualità precedenti rimaste non compensate perché sotto soglia, insieme alla perdita dell'anno considerato.
- Dal calcolo del minor gettito rilevante per la verifica delle soglie devono essere escluse le perdite già compensate mediante trasferimenti erariali consolidati, poiché la compensazione stabile elimina il corrispondente minor introito ai fini delle successive verifiche.
- Il riferimento normativo all'importo complessivo del minor gettito e l'assenza di una limitazione alle sole autodichiarazioni presentate nell'anno di riferimento impediscono di escludere le perdite pregresse non consolidate.
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