Cassazione Civile, Ordinanza n. 25584/2026 del 20/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2016, con cui l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società contribuente maggiori imponibili Ires e Iva, qualificandoli come proventi illeciti derivanti dall’emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993. L’avviso era stato notificato anche a una persona fisica, alla quale l’Ufficio attribuiva la qualità di amministratrice di fatto della società. La contribuente lo impugnò davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta; il ricorso fu accolto perché l’avviso non recava una pretesa nei suoi confronti e, pertanto, non avrebbe dovuto esserle notificato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania respinse l’appello dell’Agenzia, rilevando che non erano stati provati né il ruolo di amministratrice di fatto né gli addebiti rivolti alla contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l’avviso fosse adeguatamente motivato e che gli elementi essenziali della pretesa risultassero dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, pur non allegato, che sarebbe stato comunque noto alla contribuente perché inserito nelle indagini penali svolte a suo carico; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2639 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando che fosse richiesta la prova piena della qualità di amministratrice di fatto e sostenendo che questa potesse desumersi da una pluralità di indizi; con il terzo ha denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, rilevando che la decisione aveva fatto riferimento alla diversa società G G Trasporti S.r.l., mentre la pretesa riguardava la società P P S.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi. La sentenza d’appello si fondava su due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto dell’appello: la mancata prova della qualità di amministratrice di fatto e la mancata prova degli specifici addebiti suscettibili di giustificare una pretesa impositiva personale. Il primo motivo, incentrato sulla motivazione dell’avviso, non censurava la ratio effettivamente posta a fondamento della decisione; le ulteriori considerazioni sul valore probatorio del processo verbale potevano al più investire la prova del ruolo gestorio, ma non la distinta carenza di prova degli addebiti. Il secondo e il terzo motivo riguardavano la sola qualità di amministratrice di fatto e lasciavano quindi intatta la ratio relativa alla mancata prova degli addebiti. La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando la decisione poggia su più rationes autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve censurarle tutte e le censure devono risultare fondate. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che l’avviso impugnato fosse sorretto da una motivazione congrua.
La disposizione è richiamata quale parametro per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte dichiara inammissibile il motivo perché non censura la ratio decidendi effettiva della sentenza d’appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte regionale escluso in capo a Giovanna Forte la qualifica di amministratrice di fatto della società “G G Trasporti S.r.l.”, quando invece la pretesa creditoria in discussione si fonda sull’attribuzione alla Forte del ruolo di amministratrice di fatto della diversa società “P P S.r.l.”.
La norma è invocata come parametro della censura di nullità processuale; la Corte non esamina nel merito la dedotta contraddittorietà, perché il motivo lascia comunque non censurata l’autonoma ratio relativa alla mancata prova degli addebiti.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Orbene, il primo motivo non intercetta neppure una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, la quale non ha fatto alcun cenno ad un’eventuale carenza di motivazione dell’atto impositivo, avendo piuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La censura sulla motivazione dell’avviso non è pertinente quando la decisione impugnata non si fonda su una carenza motivazionale dell’atto, ma sulla mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Orbene, il primo motivo non intercetta neppure una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, la quale non ha fatto alcun cenno ad un’eventuale carenza di motivazione dell’atto impositivo, avendo piuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La disposizione, invocata in relazione alla motivazione dell’accertamento Iva, non consente di superare l’inammissibilità della censura quando la ratio della decisione riguarda invece l’insufficienza della prova dei fatti costitutivi della pretesa.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Orbene, il primo motivo non intercetta neppure una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, la quale non ha fatto alcun cenno ad un’eventuale carenza di motivazione dell’atto impositivo, avendo piuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La disposizione, richiamata con riferimento alla motivazione dell’accertamento Iva, non incide sulla decisione quando il giudice di merito ha fondato il rigetto non sulla motivazione dell’atto, ma sulla mancata prova dei fatti costitutivi.
art. 2639 c.c.
Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversa questione della sussistenza in capo a Giovanna Forte della qualità di amministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontano però con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversa da quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare una gestione di fatto della società.
La questione della qualificazione come amministratore di fatto è distinta dalla prova degli specifici fatti che possono giustificare la pretesa impositiva personale; la censura sulla prima non supera una decisione autonomamente fondata sulla mancata prova dei secondi.
art. 2727 c.c.
Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversa questione della sussistenza in capo a Giovanna Forte della qualità di amministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontano però con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversa da quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare una gestione di fatto della società.
La censura relativa alla possibilità di desumere per presunzioni la gestione di fatto non è sufficiente a cassare una decisione che poggia anche sulla distinta e autonoma mancata prova degli addebiti.
art. 2729 c.c.
Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversa questione della sussistenza in capo a Giovanna Forte della qualità di amministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontano però con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversa da quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare una gestione di fatto della società.
Anche l’argomento fondato sulla prova presuntiva della qualità di amministratore di fatto lascia intatta l’autonoma ratio della mancata prova degli specifici addebiti, e non può quindi condurre da solo alla cassazione della decisione.
art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che l’avviso impugnato fosse sorretto da una motivazione congrua.
La norma è menzionata nella ricostruzione della pretesa fiscale relativa ai proventi illeciti, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione né decide nel merito la sua applicazione.
art. 2697 c.c.
Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversa questione della sussistenza in capo a Giovanna Forte della qualità di amministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontano però con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversa da quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare una gestione di fatto della società.
La Corte distingue la prova della qualità di amministratore di fatto dalla prova dei fatti specifici che fondano la pretesa impositiva. Il riferimento all’onere probatorio attiene alla ratio della decisione di merito, non a una statuizione della Cassazione sul riparto dell’onere della prova.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è fondata su più rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte tali ragioni e le censure devono risultare tutte fondate; la mancata impugnazione efficace anche di una sola ratio autonoma impedisce la cassazione della decisione.
- La prova della qualità di amministratore di fatto di una società e la prova degli specifici fatti che possono fondare una pretesa impositiva personale sono questioni distinte: contestare la prima non equivale a censurare la seconda.
- Un motivo di ricorso che censura la motivazione dell’atto impositivo non investe la ratio decidendi se il giudice di merito ha fondato la decisione sulla mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa, e non su un difetto di motivazione dell’atto.
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