Cassazione Civile, Ordinanza n. 25578/2026 del 20/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Il Comune aveva chiesto al Tribunale di Milano la condanna dei due Ministeri al pagamento di euro 405.100,60, ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge n. 388 del 2000, per minori introiti ICI riferiti alle spettanze degli anni 2002-2010 e alle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali degli immobili di categoria D. Il Tribunale, con sentenza n. 3695 del 29 aprile 2022, aveva riconosciuto il debito per euro 405.100,60, considerando gli immobili passati ad autodeterminazione indipendentemente dall'anno in cui era avvenuto il passaggio. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2179/2024, depositata il 22 luglio 2024, aveva accolto parzialmente l'appello dei Ministeri, ma, sulla base del criterio di calcolo esposto nella Tabella B del Comune, aveva ritenuto spettante un importo di euro 317.970,34 anziché quello di euro 258.698,00 indicato nella Tabella A dei Ministeri. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 197 del 2002. Sostenevano che, per verificare annualmente il superamento delle soglie di euro 1.549,37 e dello 0,5% della spesa corrente, non si dovessero sommare le perdite non compensate maturate in più annualità precedenti, poiché ciò avrebbe comportato il computo plurimo delle medesime perdite; a loro avviso, doveva considerarsi la perdita dell'anno di riferimento, al netto delle quote già consolidate nei trasferimenti statali. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'unico motivo e, quindi, il ricorso dei Ministeri. Ha confermato che dal calcolo va escluso il minor gettito già compensato e consolidato nei trasferimenti statali, ma che, ai fini della verifica annuale delle soglie, vanno cumulate le perdite non consolidate maturate nelle annualità precedenti, insieme a quelle dell'anno considerato. Nel caso concreto, per il 2004 le somme non consolidate degli anni 2002, 2003 e 2004 ammontavano complessivamente a euro 63.807,33, importo superiore allo 0,5% della spesa corrente di quell'anno, pari a euro 61.061,69; ne conseguiva il consolidamento del trasferimento compensativo. Le spese del giudizio di legittimità sono state interamente compensate per la novità della controversia. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 64, commi 1 e 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito Ici di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate.
Le soglie previste per il trasferimento compensativo si verificano considerando il minor gettito dell'anno, comprensivo delle perdite pregresse che non siano state compensate e consolidate; non si possono espungere perdite pregresse soltanto perché riferite ad autodichiarazioni di anni precedenti.
art. 2, commi 1 e 4, D.M. 1° luglio 2002, n. 197
L'art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.M. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».
Il riferimento regolamentare all'importo complessivo del minor gettito, senza limitarlo alle sole autodichiarazioni presentate nell'anno considerato, avvalora il cumulo delle perdite pregresse non ancora compensate. Restano escluse le quote già stabilmente compensate e consolidate.
art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:[…]».
Per i fabbricati di categoria D non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile ICI è determinato secondo i criteri e i coefficienti previsti dalla disposizione, fino all'attribuzione della rendita.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per determinare se sussistono le soglie per il trasferimento statale compensativo dei minori introiti ICI conseguenti all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D, occorre sommare al minor gettito dell'anno le perdite delle annualità precedenti che non siano state compensate e consolidate.
- Dal calcolo del minor gettito rilevante per le annualità successive vanno invece escluse le perdite già compensate con trasferimenti statali consolidati, poiché la compensazione stabile elimina economicamente il minor introito ai fini del successivo computo.
- Il consolidamento di una perdita non compensata si verifica quando il complesso delle perdite non consolidate rilevanti per l'anno supera entrambe le soglie previste, quella fissa e quella percentuale; non è necessario che la sola perdita originata nell'anno, isolatamente considerata, superi la soglia percentuale.
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