Cassazione Civile, Ordinanza n. 09555/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre lavoratrici avevano convenuto due società chiedendo, da un lato, di dichiarare la nullità e inefficacia di verbali di conciliazione sottoscritti nel novembre 2016 e, dall'altro, di accertare la continuità del rapporto di lavoro con la società subentrante, con conseguente responsabilità solidale di entrambe le società per crediti retributivi e contrattuali maturati, inclusi buoni pasto e scatti di anzianità. La Corte d'appello aveva dichiarato nulli i verbali di conciliazione, accertato il trasferimento d'azienda e condannato in solido le società al pagamento delle somme dovute. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sull'esistenza del trasferimento d'azienda e sulla condanna solidale; 2) violazione dell'art. 1, commi 563 e ss., L. 147/2013 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la vicenda rientrava nella speciale procedura di mobilità prevista per le società interessate e che i crediti pregressi non erano regolati come in un ordinario trasferimento d'azienda; 3) violazione delle norme su conciliazione e prova documentale, contestando l'assenza del rappresentante sindacale, che sarebbe stata invece attestata nel verbale; 4) violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e della disciplina di transazione e rinuncia ai diritti, censurando la lettura data ai verbali e alla proposta transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva esposto adeguatamente la vicenda processuale e non aveva chiarito se e come la questione del trasferimento d'azienda fosse stata ancora controversa in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la ricorrente non aveva specificamente dedotto nei gradi di merito la questione della speciale procedura ex L. 147/2013 né indicato in quale atto l'avesse sollevata; inoltre la motivazione della Corte territoriale sull'assenza dell'assistenza sindacale era fondata su carenze emergenti dal verbale stesso e non richiedeva querela di falso. È stato dichiarato inammissibile pure il quarto motivo, perché diretto in sostanza a chiedere una rivalutazione del merito e dell'interpretazione dei verbali di conciliazione, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per specifica violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, qui non adeguatamente censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza e del giusto processo; la Corte ribadisce che l'assenza di una chiara esposizione dei fatti e delle censure può integrare inammissibilità del ricorso.
art. 134, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente denunciato nel primo motivo.
richiamato sia per il dovere di motivazione sia nel richiamo al precedente di legittimità su vicenda identica.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge relativi a trasferimento d'azienda, conciliazione e interpretazione dei verbali.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per l'onere di esporre compiutamente i fatti di causa nel ricorso per cassazione.
invocato nel terzo motivo per contestare l'apprezzamento del verbale di conciliazione e delle risultanze documentali.
invocato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla conciliazione in sede protetta.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla conciliazione e alla sua validità formale.
invocato per sostenere l'efficacia probatoria del verbale sottoscritto dal presidente della commissione.
richiamato nel quarto motivo per contestare l'interpretazione dei verbali di conciliazione e della proposta transattiva.
richiamato nel quarto motivo in tema di transazione.
richiamato nel quarto motivo in tema di transazione.
norma centrale sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; la Corte ribadisce che la censura sulla sua applicazione richiede una compiuta allegazione del quadro processuale e delle questioni dedotte.
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla rinuncia ai diritti del lavoratore e alla sua impugnabilità.
richiamato nel quarto motivo in tema di violenza morale e vizi del consenso.
richiamato nel quarto motivo in tema di timore e violenza come vizi del consenso.
richiamato nel quarto motivo in tema di minaccia e violenza.
art. 1, commi 563 e 568, L. 147/2013
richiamati dalla ricorrente per sostenere che il passaggio del personale tra le società era avvenuto nell'ambito della speciale procedura di mobilità prevista dalla legge, con diversa disciplina dei crediti pregressi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
evocato nel richiamo ai principi del giusto processo e della tutela effettiva del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
evocato nel richiamo ai principi del giusto processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente o la denuncia di violazione di legge non possono essere prospettati in modo generico: il ricorrente deve ricostruire in modo chiaro la vicenda processuale e indicare con precisione dove e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
- La censura di violazione dell'art. 2112 c.c. o di altra disciplina speciale sul trasferimento del personale è inammissibile se non è specificamente allegato che la relativa questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e in quale atto ciò sia avvenuto.
- La contestazione della validità di una conciliazione sindacale può fondarsi anche su carenze emergenti dal verbale stesso, senza necessità di querela di falso quando non si contesti la veridicità del documento, ma il difetto di un requisito di validità dell'accordo.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto dei verbali o degli atti di autonomia privata, salvo che sia denunciata in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes autonome, il ricorso deve colpire tutte le rationes idonee a sorreggerla; altrimenti l'impugnazione resta inidonea a determinare la cassazione della sentenza.
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