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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una donna, sia in proprio sia quale erede del figlio militare deceduto durante esercitazioni di tiro in area addestrativa militare, volta a ottenere il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, con i conseguenti benefici assistenziali. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo che il decesso fosse avvenuto nel corso di un'esercitazione militare riconducibile a una "missione di qualunque tipo" e che l'evento letale fosse dipeso da un grave errore organizzativo dell'amministrazione militare. La Corte territoriale aveva inoltre affermato l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status, ma la prescrittibilità dei ratei economici maturati anteriormente al decennio precedente la domanda amministrativa. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che anche lo status di vittima del dovere sarebbe soggetto a prescrizione e che la domanda era stata presentata oltre dieci anni dopo il fatto lesivo; 2) violazione dei medesimi articoli, deducendo che, essendo prescritto il diritto ai benefici economici, avrebbe dovuto considerarsi estinto anche il diritto unitario ai ratei, e non solo i singoli ratei anteriori al decennio; 3) violazione dell'art. 2 del DPR n. 510/1999, per asserita carenza di legittimazione passiva del Ministero in relazione ad alcuni benefici assistenziali, che il ricorrente riteneva spettanti invece ad enti del servizio sanitario nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché conformi all'orientamento consolidato secondo cui lo status di vittima del dovere, tipizzato dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, ha natura di status ed è quindi imprescrittibile quanto all'azione di accertamento, mentre restano prescrittibili i benefici economici che da tale status derivano, compresi i ratei delle prestazioni assistenziali maturati oltre il termine decennale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formulato per la prima volta in cassazione e comunque privo di specificità, non essendo indicate la pregressa deduzione nei giudizi di merito né i benefici concretamente interessati dalla dedotta carenza di legittimazione passiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrittibilità sia dello status sia dei benefici economici; la Corte ha però ribadito che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre i benefici economici restano soggetti a prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte non accoglie la tesi estensiva prospettata dal Ministero.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per invocare il termine ordinario decennale; la Corte conferma l'applicazione della prescrizione ai ratei economici, non allo status.

  • art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005

    La Corte qualifica la condizione di vittima del dovere come status tipizzato dalla legge, con conseguente imprescrittibilità dell'azione di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 2 del DPR n. 510/1999

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre il difetto di legittimazione passiva del Ministero rispetto ad alcuni benefici assistenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato dalla Corte solo per escludere l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Citato nel passaggio sul raddoppio del contributo unificato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • La qualità di "vittima del dovere", quando prevista come status dalla legge, può essere accertata in ogni tempo, perché l'azione di accertamento dello status è imprescrittibile.
  • L'imprescrittibilità dello status non si estende automaticamente ai diritti patrimoniali o assistenziali che da esso derivano: tali benefici restano soggetti alle regole ordinarie sulla prescrizione.
  • Quando il credito assistenziale è periodico, la prescrizione può colpire i soli ratei maturati anteriormente al termine, senza travolgere necessariamente il diritto-base nei limiti in cui esso continui a produrre effetti per il futuro.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di legittimazione passiva o altre eccezioni non dedotte nei gradi di merito, e la censura deve essere specifica quanto all'oggetto e al perimetro del beneficio contestato.
  • Per le amministrazioni dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o inammissibile, in ragione del regime di prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrestazioni assistenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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