Cassazione Civile, Ordinanza n. 09430/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda al ricalcolo dei fondi contrattuali e delle somme dovute secondo il criterio della cristallizzazione al 2010, della riduzione proporzionale per cessazioni e della successiva ripartizione tra i dirigenti in servizio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di I livello aveva chiesto accertarsi l’illegittimità della decurtazione operata dall’azienda sanitaria, relativa agli anni 2011-2013, sul fondo contrattuale destinato alla retribuzione accessoria dei dirigenti medici, con conseguente restituzione delle somme trattenute. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte. L’azienda aveva appellato, ma il gravame era stato respinto. In cassazione l’azienda deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, e della disciplina collettiva di settore, sostenendo che: a) in presenza del piano di rientro sanitario e dei poteri del Commissario ad acta, la riduzione del fondo e della quota variabile aziendale era legittima; b) la decurtazione del 30% era stata applicata in modo uniforme e proporzionale, senza intaccare il minimo contrattuale, sicché il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere illegittima la trattenuta e nel quantificare il dovuto senza considerare correttamente il ricalcolo dei fondi in funzione delle cessazioni dal servizio. La Cassazione ha ritenuto i motivi fondati solo in parte: ha affermato che, in caso di tardiva applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, il ricalcolo deve avvenire cristallizzando il fondo al livello 2010, poi riproporzionandolo per le cessazioni del personale e infine dividendo l’ammontare tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione; ha invece escluso la legittimità di un taglio forfettario del 30% della quota variabile individuale. Poiché la Corte d’appello aveva correttamente escluso la validità del taglio percentuale ma aveva omesso di verificare il necessario ricalcolo del fondo alla luce delle cessazioni dal servizio, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovi accertamenti contabili.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010
"l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...) non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
La norma impone la cristallizzazione del fondo all’importo 2010 e, successivamente, una riduzione automatica proporzionale alle cessazioni dal servizio; non consente tagli forfettari alla quota variabile individuale.
conv. del d.l. n. 78/2010
Converte e rende vigente il limite legale alle risorse del trattamento accessorio del pubblico impiego.
rubrica "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico"
È disposizione di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, prevalente sulla disciplina collettiva incompatibile.
art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego è definito dai contratti collettivi, ma gli accessori devono essere coerenti con la legge e con i vincoli di finanza pubblica.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
La contrattazione integrativa deve assicurare efficienza e produttività, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alle performance.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria
La retribuzione di posizione è collegata alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla pesatura degli incarichi, con componente fissa e componente variabile.
art. 39 CCNL 8 giugno 2000, area medico-veterinaria
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della riduzione proporzionale del trattamento accessorio.
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996, area medico-veterinaria
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina collettiva del trattamento economico dei dirigenti medici.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, le norme statali di contenimento della spesa sul trattamento accessorio prevalgono sulla disciplina collettiva e impongono la cristallizzazione del fondo al livello dell’anno base indicato dalla legge.
- Quando la riduzione del fondo accessorio è imposta ex lege e non è stata tempestivamente applicata, il recupero ex post deve seguire il percorso normativamente corretto: ricalcolo del fondo, depurazione delle quote riferibili al personale cessato, determinazione della quota spettante al singolo dipendente e solo poi verifica dell’eventuale importo da restituire.
- È illegittimo sostituire al meccanismo legale di riduzione proporzionale un taglio forfettario o percentuale applicato direttamente sulle spettanze individuali, se ciò altera in peius il trattamento del singolo senza il previo corretto ricalcolo del fondo.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti medici ha natura accessoria, ma la sua componente variabile non può essere ridotta unilateralmente dal datore pubblico in modo difforme dai criteri fissati dalla contrattazione collettiva e dai vincoli legali.
- Le contestazioni sul corretto calcolo delle somme dovute in applicazione dei limiti al fondo accessorio appartengono alla cognizione del giudice ordinario quando incidono su diritti soggettivi del lavoratore, potendo la legittimità degli atti organizzativi essere scrutinata solo incidentalmente.
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