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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09444/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Due lavoratori avevano lavorato per la società con una successione di contratti a termine sino all'aprile 2019 e avevano agito per ottenere, in via principale, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno ex d.lgs. n. 81/2015; in subordine chiedevano il riconoscimento della violazione del diritto di precedenza e il risarcimento del danno conseguente. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo che i rapporti fossero contratti stagionali e che la mancata espressa menzione del diritto di precedenza nell'atto scritto non determinasse la conversione, ma solo l'impossibilità per il datore di opporre la decadenza del lavoratore dal relativo diritto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) violazione delle norme sui contratti stagionali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto il nesso tra esigenze stagionali e mansioni svolte, con onere della prova a carico del datore di lavoro, oltre ad escludere un uso abusivo della disciplina; (2) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per violazione del diritto di precedenza; (3) falsa applicazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, perché la mancata espressa indicazione del diritto di precedenza nell'atto scritto avrebbe dovuto comportare responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la Corte territoriale non aveva verificato in concreto se i lavoratori fossero addetti esclusivamente ad attività stagionali o strettamente complementari/accessorie, ponendo l'onere della prova sul datore di lavoro. Ha ritenuto fondati anche il secondo e il terzo motivo: la violazione dell'obbligo di richiamare espressamente nell'atto scritto il diritto di precedenza non si esaurisce nella sola non decorrenza del termine di esercizio, ma impedisce al datore di opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se vi sono state assunzioni di altri soggetti in violazione della precedenza, comporta responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c. Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi a tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato insieme agli artt. 21 e 24 per censurare la disciplina e l'uso dei contratti a termine stagionali; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 21 d.lgs. n. 81/2015

    la Corte vi collega il regime delle attività stagionali nei contratti a termine e richiede un accertamento in concreto della stagionalità delle mansioni.

  • art. 24 d.lgs. n. 81/2015

    l'obbligo di richiamare espressamente nell'atto scritto il diritto di precedenza è un obbligo formale a carico del datore di lavoro; la sua violazione impedisce di opporre al lavoratore la mancata manifestazione di volontà e può fondare il risarcimento del danno se il datore assume altri lavoratori in violazione della precedenza.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato per la clausola appositiva del termine e per il collegamento tra forma scritta e validità del contratto a termine; il mancato richiamo del diritto di precedenza nell'atto scritto non è equiparato dalla Corte alla nullità della clausola con conversione automatica.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare la decadenza rispetto ai precedenti contratti, decadenza che risulta tempestivamente eccepita dalla società.

  • art. 1218 c.c.

    la mancata osservanza dell'obbligo di informare sul diritto di precedenza integra un inadempimento idoneo a fondare responsabilità contrattuale e risarcimento del danno.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul tema dei contratti stagionali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria relativa al diritto di precedenza.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001

    citato come antecedente normativo per la disciplina delle attività stagionali e per il riparto dell'onere probatorio sulla loro effettiva sussistenza.

Massime di principio

  • Nei contratti a termine per attività stagionali, la qualificazione come stagionale non può essere affermata in astratto: il giudice deve verificare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva riconducibilità ad attività stagionali, mentre incombe sul datore di lavoro la prova dell'addizione esclusiva del lavoratore a tali attività o a quelle strettamente complementari o accessorie.
  • L'omesso richiamo espresso, nell'atto scritto di assunzione a termine, del diritto di precedenza previsto dalla legge non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma integra un inadempimento formale del datore di lavoro rilevante sul piano contrattuale.
  • Se il datore di lavoro non ha informato espressamente il lavoratore del diritto di precedenza, non può opporre efficacemente la mancata manifestazione di volontà del lavoratore come causa di decadenza o di preclusione all'esercizio della precedenza.
  • Qualora, in presenza del mancato rispetto dell'obbligo informativo sul diritto di precedenza, il datore assuma altri lavoratori in violazione della preferenza spettante al lavoratore già cessato, sorge responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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