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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09443/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla riduzione, operata dall'azienda sanitaria per gli anni 2011, 2012 e 2013, della componente variabile della retribuzione di posizione di un dirigente medico, con trattenute in busta paga pari al 30%. Il dirigente aveva chiesto di accertare l'illegittimità della decurtazione del fondo contrattuale previsto dall'art. 9 del CCNL dell'area dirigenza medico-veterinaria e di ottenere la restituzione delle somme trattenute. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale dell'azienda e, in accoglimento dell'appello incidentale del dirigente, aveva condannato l'azienda alla restituzione di una somma residua. Nel ricorso per cassazione l'azienda deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, sostenendo che in un contesto di piano di rientro sanitario e di indirizzi del Commissario ad acta la riduzione del fondo e della quota variabile fosse legittima e dovesse essere operata in misura proporzionale, senza ledere la componente minima fissa; inoltre censurava l'interpretazione dei CCNL di settore, affermando che la riduzione del 30% fosse stata applicata a tutti in modo uniforme e coerente con la graduazione delle funzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i due motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. La Corte ha affermato che, se la riduzione dei fondi contrattuali ex art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 non è stata tempestivamente applicata, il ricalcolo deve seguire il criterio della cristallizzazione al livello 2010, della successiva riduzione proporzionale per le cessazioni dal servizio e della ripartizione del fondo tra i dirigenti in servizio; non è invece legittimo un taglio forfetario del 30% della quota variabile individuale. La Corte d'appello aveva corretto il profilo della illegittimità del criterio percentuale, ma aveva omesso di verificare la previa riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni, necessaria per determinare correttamente il dare-avere tra le parti. Il giudice di rinvio dovrà quindi effettuare le verifiche contabili necessarie e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    "l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    impone la cristallizzazione del fondo accessorio all'importo del 2010 e la sua ulteriore riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; esclude tagli forfetari individuali sganciati dal ricalcolo del fondo

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. 78/2010, fonte della disciplina di contenimento della spesa del personale pubblico

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti; per il personale pubblico sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto alla contrattazione collettiva

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-bis

    rafforza il collegamento tra contrattazione integrativa, efficienza dei servizi pubblici e destinazione prevalente delle risorse accessorie alla performance

  • CCNL 8 giugno 2000, area medico-veterinaria, art. 39

    richiamato come norma collettiva rilevante per il trattamento economico della dirigenza medica

  • CCNL 5 dicembre 1996, area medico-veterinaria, art. 55, comma 6

    richiamato come norma collettiva rilevante per il trattamento economico della dirigenza medica

  • CCNL area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009, art. 9

    istituisce il fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

  • CCNL area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009, art. 10

    individua il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

  • CCNL area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009, art. 11

    individua il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

  • CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, art. 51

    attribuisce alle aziende la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione; la parte variabile richiede la pesatura degli incarichi

  • d.lgs. n. 75 del 2017

    ha modificato l'art. 40, comma 3-bis, rafforzando il legame tra contrattazione integrativa, efficienza e performance

  • d.lgs. n. 150 del 2009

    richiamato quale riforma che ha introdotto il collegamento tra performance e buon andamento dell'amministrazione

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nel contesto della graduazione delle funzioni dirigenziali in ambito sanitario

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, i fondi destinati al trattamento accessorio devono essere ricalcolati applicando prima la cristallizzazione dell'importo all'anno base indicato dalla legge e poi la riduzione proporzionale connessa alle cessazioni dal servizio.
  • La riduzione del fondo accessorio non può essere attuata mediante un taglio forfetario o percentuale della retribuzione individuale, se ciò non corrisponde al meccanismo legale di riparto delle risorse e alla contrattazione collettiva applicabile.
  • La retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria comprende una quota fissa e una variabile: la quota variabile è dovuta solo in relazione alla graduazione e pesatura dell'incarico, mentre in mancanza di tale pesatura resta dovuta la sola parte minima contrattuale.
  • Quando il datore pubblico abbia applicato in modo non corretto la disciplina dei fondi accessori, la verifica giudiziale deve ricostruire il corretto dare-avere tra le parti attraverso il ricalcolo del fondo e la successiva determinazione di quanto effettivamente spettante a ciascun dipendente.
  • Le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica prevalgono sulla disciplina collettiva, ma la loro applicazione deve avvenire secondo il meccanismo previsto dalla norma, non con modalità discrezionali del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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