Cassazione Civile, Ordinanza n. 09437/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del lavoratore e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato da una società pubblica a un dipendente addetto alla raccolta rifiuti, accusato di avere appropriato carburante destinato ai mezzi aziendali per uso personale. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, L. n. 92/2012, e poi la Corte d'appello di Roma hanno annullato il licenziamento, ritenendo non provata l'appropriazione di carburante per fini estranei al servizio; è stato invece accertato soltanto il rifornimento di un mezzo diverso da quello assegnato nel turno, in violazione della disciplina aziendale sulle carte carburante, ma con gravità non sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva, anche alla luce di una prassi organizzativa che consentiva modifiche di assegnazione dei mezzi e delle card per esigenze del servizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tre episodi di rifornimento avvenuti in giorni di ferie o fuori orario di lavoro, non contestati e quindi pacifici, idonei a sorreggere il licenziamento; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato il documento n. 27 e la condotta tenuta nei giorni di ferie o fuori dall'orario di lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: la produzione della sentenza penale depositata con la memoria è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., perché estranea ai casi consentiti; nel merito, ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite officiosamente fuori dai casi consentiti, non quando effettua una diversa valutazione delle prove; quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha richiamato il principio per cui è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, né il cattivo apprezzamento delle prove. Poiché la Corte di merito aveva comunque esaminato i fatti contestati e li aveva ritenuti idonei solo a integrare una violazione organizzativa non espulsiva, il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 57, L. n. 92/2012
Norma richiamata come base del rito di opposizione nel giudizio di merito sul licenziamento.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti, non per la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge non può essere usata per censurare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove.
Richiamato solo per escludere che la censura potesse tradursi in una critica alla valutazione delle prove.
In cassazione è vietato il deposito di documenti nuovi salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis."
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre quando la censura investe la valutazione delle prove o la maggiore attendibilità attribuita ad alcuni elementi rispetto ad altri; sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per la mancata considerazione di singoli documenti o risultanze istruttorie se il fatto storico è stato comunque esaminato.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
- Il deposito di documenti nuovi in cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 372 c.p.c., con riferimento alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
- In materia disciplinare, la sanzione espulsiva non è automaticamente giustificata dalla mera violazione di regole organizzative interne se il giudice di merito accerta che non sia stata provata la condotta più grave contestata e che l'illecito residuo non abbia gravità sufficiente a fondare il licenziamento.
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