Cassazione Civile, Ordinanza n. 09445/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a due operatrici di call center impiegate in un appalto affidato da un committente alla società ricorrente sino al 31.5.2019. Alla cessazione dell'appalto e al subentro di una nuova impresa, quest'ultima avrebbe prospettato l'assunzione del personale già impiegato nel servizio, ma a condizioni ritenute peggiorative dalle lavoratrici, che hanno rifiutato il nuovo inquadramento. Le lavoratrici hanno impugnato il licenziamento sostenendo che non ricorressero i presupposti per escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi e che la società uscente avesse comunque illegittimamente proceduto al recesso. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo non applicabile la disciplina speciale sul cambio appalto perché mancava l'invarianza delle condizioni economiche e normative per le lavoratrici e perché l'assunzione proposta era subordinata a un nuovo rapporto con perdita di anzianità e stabilità. La società ha proposto nove motivi di ricorso: ha contestato, in sintesi, l'interpretazione dell'art. 7, comma 4-bis, D.L. 248/2007 e dell'art. 1, comma 10, L. 11/2016 sul cambio appalto; ha sostenuto che il rifiuto delle lavoratrici di accettare la proposta della subentrante fosse ingiustificato; ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali; ha censurato la mancata ammissione di prove; ha contestato l'applicazione dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 5 L. 223/1991, sostenendo che la cessazione dell'appalto bastasse a delimitare il perimetro dei lavoratori licenziabili; infine ha invocato la libertà di iniziativa economica e ha contestato l'accertamento della diversità delle condizioni del nuovo contratto e della fungibilità delle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla disciplina del cambio appalto, chiarendo che le norme richiamate mirano a favorire l'occupazione e presuppongono, per l'esclusione della procedura di licenziamento collettivo, una effettiva riassunzione a parità di condizioni economiche e normative; poiché tale parità era stata esclusa nel merito, il rifiuto delle lavoratrici di passare alle dipendenze della subentrante era legittimo e restava azionabile l'impugnativa del licenziamento intimato dall'uscente. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi su omesso esame e vizi motivazionali, rilevando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente e che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla tutela applicabile ex art. 18 Statuto dei lavoratori e sui criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, richiamando la giurisprudenza secondo cui la selezione dei lavoratori deve avvenire nel rispetto di buona fede e correttezza e non può essere limitata arbitrariamente ai soli addetti a un reparto o commessa se vi sia fungibilità professionale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 4-bis, D.L. n. 248/2007
convertito, con modifiche, in legge n. 31/2008
La disciplina speciale sul cambio appalto esclude l'applicazione della procedura di cui all'art. 24 L. 223/1991 solo se vi sia necessaria riassunzione del lavoratore nell'impresa subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva applicabile.
art. 1, comma 10, L. n. 11/2016
Richiamato insieme alla disciplina sul cambio appalto come norma finalizzata a favorire la piena occupazione e l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori.
art. 53-bis CCNL Telecomunicazioni
Letto nel senso di prevedere la continuità del rapporto in caso di cambio appalto solo in presenza di identiche condizioni contrattuali, non già con nuovo rapporto a condizioni peggiorative.
La procedura di mobilità è esclusa nel caso del cambio appalto solo quando ricorrono i presupposti della riassunzione a parità di condizioni; in difetto, resta applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi.
In caso di violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dal comma 4, non la sola tutela indennitaria del comma 5.
I criteri di scelta devono essere applicati secondo esigenze tecnico-produttive oggettive e nel rispetto di buona fede e correttezza; la platea dei lavoratori licenziabili non può essere delimitata in modo arbitrario se vi è fungibilità professionale con altri addetti.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente di eludere i limiti legali e collettivi posti a tutela dell'occupazione e dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai licenziamenti per ragioni economiche; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva prospettata dalla società.
Il datore di lavoro, nella selezione dei lavoratori da licenziare, deve agire secondo buona fede e correttezza.
La comparazione delle posizioni dei lavoratori deve svolgersi in conformità a correttezza e buona fede.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al mancato ingresso di prove, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
La censura sulla mancata ammissione di capitoli di prova è stata ritenuta inammissibile, poiché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, escludendo che le censure della ricorrente superassero il controllo di legittimità.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del 'minimo costituzionale'.
Richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione, senza ravvisare alcuna nullità della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie sul cambio appalto, le norme collettive e speciali che favoriscono il passaggio del personale alla subentrante operano a tutela dell'occupazione solo se il lavoratore è riassunto a parità di condizioni economiche e normative; in mancanza di tale invarianza, il rifiuto del nuovo rapporto non è di per sé illegittimo e il lavoratore può far valere l'impugnazione del licenziamento intimato dall'impresa uscente.
- La verifica dell'identità o meno dei servizi appaltati è recessiva quando il punto decisivo è il rispetto delle condizioni contrattuali offerte al personale: ciò che conta, ai fini dell'esclusione della procedura di licenziamento collettivo, è la sostanziale continuità del trattamento del lavoratore nel passaggio tra appaltatori.
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori licenziabili non può essere compiuta in modo meramente formale o settoriale: il datore deve rispettare i criteri legali di scelta alla luce delle esigenze tecnico-produttive e del dovere di buona fede e correttezza, tenendo conto della fungibilità professionale dei dipendenti anche al di fuori del reparto o della commessa di assegnazione.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi determina la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, non una mera tutela indennitaria, quando il vizio investa l'illegittima individuazione dei lavoratori da espellere.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito delle prove o sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito; il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza sia priva di un percorso argomentativo effettivo o presenti una motivazione solo apparente, cioè al di sotto del minimo costituzionale.
- La libertà di iniziativa economica non giustifica la compressione dei limiti legali e contrattuali posti a protezione dell'occupazione e non esonera il datore dall'osservanza dei criteri di scelta e delle regole sul licenziamento collettivo.
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