Cassazione Civile, Ordinanza n. 31941/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica relativi agli anni 2010-2013, emessi dopo il disconoscimento dell'esenzione prevista per l'autoproduttore. In primo grado l'atto impositivo era stato annullato; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo da un lato che non ricorressero i presupposti dell'esenzione perché l'energia era consumata da soggetti diversi dal produttore, ma dall'altro che il contribuente dovesse comunque essere tutelato in base ai principi di collaborazione e buona fede, perché l'Amministrazione aveva fornito una risposta favorevole su una istanza ritenuta sostanzialmente assimilabile a interpello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 10 e 11 della L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come interpello un atto diverso, relativo alle modalità di versamento delle addizionali e dichiarato inammissibile, e che comunque il legittimo affidamento non può incidere sulla debenza del tributo ma solo su sanzioni e interessi. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando il diniego della qualifica di autoproduttore; tuttavia ha poi rinunciato al ricorso incidentale, con conseguente sopravvenuta inammissibilità dello stesso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo sulla portata dell'art. 10 della L. n. 212/2000 e sull'erronea valorizzazione di un preteso interpello. Ha affermato che la tutela dell'affidamento, in via generale, opera ai fini dell'esclusione di sanzioni e interessi, non dell'obbligazione tributaria, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso. Ha inoltre rilevato che l'atto invocato dal contribuente era stato dichiarato inammissibile e, quindi, non poteva vincolare l'Amministrazione negli atti successivi. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato sopravvenutamente inammissibile per rinuncia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame.
Norme richiamate
La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente è principio generale dell'ordinamento tributario, ma di regola incide solo su sanzioni e interessi; può incidere sulla debenza del tributo solo in ipotesi eccezionali di concreta e particolare induzione in errore non ricorrenti nelle ordinarie risoluzioni o prassi amministrative.
L'interpello vincola l'Amministrazione esclusivamente con riguardo alla questione oggetto dell'istanza e, al più, ai comportamenti successivi riconducibili alla medesima fattispecie; un atto dichiarato inammissibile non può produrre vincoli.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Norma richiamata quale base dell'esenzione dalle accise per l'autoproduttore di energia elettrica.
art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 26/2007
Norma di novella richiamata in relazione alla disciplina dell'esenzione sulle accise.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
Norma richiamata nel motivo incidentale per la nozione di autoproduttore di energia elettrica.
Richiamati nel motivo incidentale per la disciplina del consorzio e del rapporto tra produttore e consorziati.
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale del principio di tutela dell'affidamento in ambito tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura dedotta nel ricorso incidentale per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, il legittimo affidamento del contribuente, anche quando sia stato ingenerato da atti o risposte dell'Amministrazione, non esonera di regola dal pagamento del tributo, ma può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi.
- Le indicazioni contenute in circolari, risoluzioni o altri atti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria non hanno forza normativa e non vincolano né il giudice né la stessa Amministrazione per i successivi atti impositivi, salvo il diverso e limitato effetto proprio dell'interpello nei soli confini dell'istanza proposta.
- L'efficacia dell'interpello è circoscritta alla specifica questione sottoposta dall'istante e ai comportamenti successivi strettamente riconducibili alla stessa fattispecie; un interpello dichiarato inammissibile non può fondare alcun affidamento tutelabile idoneo a paralizzare l'imposizione.
- La tutela dell'affidamento che incide sulla stessa debenza del tributo è ammessa solo in situazioni eccezionali, caratterizzate da una concreta e particolare induzione in errore non riconducibile alle ordinarie ipotesi di prassi o chiarimenti amministrativi.
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