Cassazione Civile, Ordinanza n. 02906/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha accertato per l'anno d'imposta 2005 una plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di una quota di un suolo edificatorio, con conseguente maggiore IRPEF e sanzione. Il contribuente ha contestato l'avviso deducendo: tardività della notifica per decadenza del potere di accertamento; insussistenza della plusvalenza perché il terreno sarebbe stato già vincolato da un preliminare del 2004, avente ad oggetto un fondo rustico inedificabile, e il definitivo del 2005 sarebbe stato solo esecuzione del preliminare; errata imputazione al 2005 del pagamento di una parte del prezzo, che a suo dire era stato già corrisposto nel 2004; ulteriore contestazione sulla qualificazione del contratto definitivo e sulla rilevanza di dedotte cause di forza maggiore e non punibilità. La CTR ha rigettato l'appello e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostanzialmente denunciando violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e inammissibilità erroneamente dichiarata dalla CTR su alcuni motivi nuovi di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla decadenza, confermando che, ai fini del rispetto del termine di accertamento, rileva la data di spedizione/notificazione posta in essere dall'Amministrazione e non quella di ricezione da parte del contribuente. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto per commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale, per mancata autonoma e specifica formulazione delle censure, per indebita richiesta di rivalutazione del merito, nonché per il limite della "doppia conforme" in relazione al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre rilevato che la CTR si era comunque conformata alla giurisprudenza consolidata secondo cui la plusvalenza da cessione immobiliare si realizza con il trasferimento di proprietà, cioè con l'atto definitivo, e che il ricorso non indicava correttamente eventuali canoni ermeneutici violati né una diversa ricostruzione fattuale ammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986
La plusvalenza immobiliare è imponibile quando si realizza la cessione con effetto traslativo; il fatto imponibile non si esaurisce nel preliminare ma nel definitivo che trasferisce la proprietà.
art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986
Il reddito va imputato all'annualità in cui sono corrisposti gli acconti, secondo il principio di cassa, quando rilevante ai fini della plusvalenza.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per gli atti tributari opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione ai fini del rispetto dei termini di decadenza.
art. 6 D.L. 248/07 convertito nella L. 31/08
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di notifica e decadenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia vincolante del preliminare, ma la Corte ha ribadito che ai fini fiscali rileva il contratto definitivo con effetto traslativo.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sostanziali; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte.
La valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è di per sé sindacabile come violazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame non possono essere mescolate in modo indistinto; devono essere autonome, specifiche e chiaramente separabili.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si uniforma alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, per dedurre il vizio motivazionale occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
I motivi nuovi di appello sono inammissibili se introducono una nuova ricostruzione fattuale e giuridica non già dedotta in primo grado.
Il ricorso per cassazione deve indicare chiaramente il vizio dedotto e la relativa fattispecie normativa, senza sovrapporre doglianze eterogenee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di termini di decadenza del potere impositivo, per gli atti tributari rileva la data in cui l'Amministrazione compie gli adempimenti necessari alla notifica, non quella di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente.
- La plusvalenza da cessione di area o immobile si realizza, di regola, con il trasferimento della proprietà: il preliminare, anche se accompagnato da acconti o da pattuizioni vincolanti, non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto impositivo finché non intervenga l'atto definitivo.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione: le censure devono essere autonome, specifiche e riconoscibili senza attività selettiva da parte della Corte.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l'onere probatorio alla parte sbagliata; se si contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, la doglianza non attiene all'onere della prova.
- Per contestare un'interpretazione contrattuale occorre indicare con precisione i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente opporre una diversa lettura del contratto.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La novità di una questione o di una diversa ricostruzione fattuale può legittimare il rigetto o l'inammissibilità di nuovi motivi di appello quando introduca elementi fattuali non dedotti tempestivamente nel giudizio di merito.
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