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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32618/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore Irpef, assumendo che una somma di euro 1.333.917,00 percepita dal contribuente fosse il corrispettivo della cessione di quote di una s.r.l. e non la restituzione di un finanziamento soci. Il contribuente aveva sostenuto che il versamento derivasse da rimborso di finanziamento soci, richiamando una contabile bancaria con causale "restituzione finanziamento socio"; inoltre aveva contestato il calcolo della plusvalenza, invocando la perizia di stima utilizzata per rideterminare il valore delle partecipazioni ai fini del capital gain. In cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 1193 c.c. per l'imputazione del pagamento; violazione degli artt. 2709 e 2712 c.c. per il valore probatorio delle scritture contabili e della contabile bancaria; violazione dell'art. 14, comma 9, d.lgs. 461/1997 sul valore di carico della plusvalenza; vizi motivazionali ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 per la tempestività della produzione della perizia. In memoria ha chiesto l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto ex d.lgs. 158/2015.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte attinente al merito dell'accertamento e alla ricostruzione della plusvalenza, rilevando che le censure non rispettavano il requisito di specificità del ricorso per cassazione e tendevano a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che le norme civili richiamate erano estranee alla fattispecie tributaria o comunque non idonee a scalfire la ratio decidendi della CTR. Tuttavia, ha accolto d'ufficio/nei limiti della memoria il profilo relativo alle sanzioni, applicando lo ius superveniens più favorevole del d.lgs. 158/2015 in virtù del principio del favor rei, e ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, rinviando alla CTR in diversa composizione per la loro rideterminazione e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    La disposizione è ritenuta non opponibile all'Amministrazione finanziaria nella fattispecie, perché presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti cui imputare il pagamento.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell'impresa hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore, ma tale regola non è invocabile in modo utile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, terza rispetto al rapporto tra imprenditori.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova fino a disconoscimento; la Corte richiama che, anche in mancanza di formale disconoscimento, il giudice di merito può apprezzarle liberamente insieme agli altri elementi probatori.

  • art. 14, comma 9, d.lgs. 461/1997

    La rideterminazione del valore delle partecipazioni ai fini del capital gain è configurata come opzione volontaria del contribuente, con versamento dell'imposta sostitutiva in vista di una futura cessione più favorevole.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 461/1997

    È richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso valore di carico, ma la Corte osserva che la censura maschera una richiesta di rivalutazione del merito e della perizia.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte rileva però la sovrapposizione impropria tra vizio di violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per asserita motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, ma la Corte esclude che le doglianze individuino un vero vizio autonomo della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sul mezzo di impugnazione in cassazione richiamata per i vizi di violazione di legge e di motivazione; la Corte ne evidenzia l'uso improprio e promiscuo nei motivi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi e con la giurisprudenza pertinente, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte lo richiama, in collegamento con l'art. 366 c.p.c., per affermare l'inammissibilità del motivo che non si confronta con l'orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973

    È evocato per la tempestività della produzione documentale, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto dei motivi di merito.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 158/2015

    Consente l'applicazione dello ius superveniens sanzionatorio più favorevole nei processi ancora pendenti.

  • art. 1, comma 133, L. 208/2015

    È richiamato in collegamento con la disciplina transitoria che rende applicabile il trattamento sanzionatorio più mite anche ai giudizi pendenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto della trattazione camerale e della memoria depositata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'interpretazione giurisprudenziale pertinente; in difetto di specificità è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare in sede di legittimità una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, perché tale attività appartiene esclusivamente al giudice di merito.
  • Le riproduzioni documentali e le scritture contabili non vincolano automaticamente il giudice se risultano contrastate da altri elementi istruttori valorizzati in motivazione.
  • Le norme civilistiche sull'imputazione del pagamento e sulla prova delle scritture contabili non sono automaticamente trasponibili al contenzioso tributario quando la fattispecie attiene all'accertamento dell'imponibile e alla prova della natura della somma percepita.
  • In materia di capital gain, la rideterminazione del valore della partecipazione ai fini fiscali opera come opzione volontaria del contribuente e non impone al giudice di recepire acriticamente una perizia di parte.
  • Lo ius superveniens più favorevole in materia di sanzioni tributarie si applica ai giudizi ancora pendenti in base al principio del favor rei, anche quando il ricorso principale sia inammissibile sul merito dell'accertamento.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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