Cassazione Civile, Ordinanza n. 40366/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla successione, tra il 10 febbraio 2005 e il 13 gennaio 2010, di contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra un ente locale e una lavoratrice. Il tribunale aveva ritenuto illegittima, per genericità, la causale dei contratti e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno nella misura di sette mensilità; la corte d'appello aveva respinto l'appello dell'ente, valorizzando soprattutto il fatto che la lavoratrice fosse stata adibita a mansioni diverse da quelle riconducibili alle causali dichiarate, e confermando l'indennità liquidata. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 253 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse male valutato la prova testimoniale e ignorato la documentazione, dando rilievo a testi interessati perché coinvolti in analoghi giudizi; con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell'art. 32 l. 183/2010, l'omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043 c.c., la falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il danno non fosse presunto ma dovesse essere provato, e che comunque la lavoratrice non avrebbe potuto beneficiare della tutela perché avrebbe rifiutato o non sfruttato procedure concorsuali di stabilizzazione bandite dall'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ricordato che l'art. 2697 c.c. rileva come vizio di falsa applicazione solo quando il giudice confonda fatti costitutivi ed estintivi/impeditivi o applichi erroneamente la regola dell'onere della prova, non quando si contesti la mera valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla prova del danno e inammissibile per il resto: la Corte ha confermato che, nella somministrazione abusiva o illegittima presso pubbliche amministrazioni, non è configurabile la conversione del rapporto, ma spetta al lavoratore un danno presunto, di natura sanzionatoria, liquidabile tra un minimo e un massimo secondo il criterio dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, salvo prova del maggior pregiudizio; ha inoltre osservato che la mera possibilità di partecipare a concorsi o procedure non equivale, di per sé, a una misura satisfattiva o a una cancellazione dell'abuso, e che la questione della mancata pronuncia su tale difesa non era stata correttamente censurata come error in procedendo. La sentenza ha quindi confermato la condanna dell'ente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sull'onere della prova è richiamata solo nei limiti in cui il giudice di merito abbia erroneamente qualificato un fatto come costitutivo o impeditivo; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dai limiti legali, disattenda prove legali o attribuisca valore di prova legale a elementi liberamente valutabili; non può essere invocata per contestare la sola valutazione del materiale istruttorio.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura perché la doglianza investe in realtà la valutazione delle deposizioni testimoniali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa considerazione di singole prove o documenti già apprezzati dal giudice di merito.
È applicabile, in via generale, alla liquidazione del danno da illegittima successione di contratti di somministrazione a termine presso pubbliche amministrazioni, come danno presunto con funzione sanzionatoria, determinabile tra un minimo e un massimo salvo prova del maggior pregiudizio.
In caso di illegittima o abusiva successione di contratti a termine nella pubblica amministrazione è esclusa la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
La norma è invocata dal ricorrente, ma la Corte non la ritiene idonea a sovvertire il principio secondo cui, nel pubblico impiego flessibile illegittimo, non opera la conversione del rapporto.
È richiamato dal ricorrente per contestare la natura del danno, ma la Corte conferma la logica del danno presunto/forfetizzato prevista dalla disciplina speciale e dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 86, comma 9, d.lgs. 276/2003
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 165/2001 per escludere la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto stabile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
È richiamata quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
direttiva 2008/104/CE
È richiamata nel senso che gli Stati membri devono evitare che il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice divenga una situazione permanente per lo stesso lavoratore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio o abbia utilizzato prove legali in modo giuridicamente scorretto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non alla mancata considerazione di singoli documenti o deposizioni già apprezzati dal giudice di merito.
- Nelle controversie relative alla successione abusiva di contratti di somministrazione a termine nella pubblica amministrazione, è esclusa la conversione del rapporto, ma il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno presunto, liquidabile secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, salvo prova di un maggior pregiudizio.
- La mera possibilità di partecipare a procedure concorsuali o di stabilizzazione non equivale automaticamente a una misura satisfattiva dell'abuso, salvo che sia dimostrata una stretta correlazione causale tra la reiterazione illegittima dei contratti e l'immissione in ruolo.
- Perché una stabilizzazione possa essere considerata sostitutiva della tutela risarcitoria, occorre che l'assunzione definitiva sia conseguenza diretta e immediata dell'abuso, o che derivi da specifiche previsioni normative o da meccanismi ordinamentali collegati proprio all'impiego precario.
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