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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00479/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da una banca creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita di un complesso immobiliare, con cui la debitrice aveva trasferito il bene a una società terza. Nel corso del giudizio la venditrice è stata dichiarata fallita due volte, con conseguenti interruzioni e riassunzioni del processo. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello la soccombente ha impugnato la decisione, ma la Corte d'appello ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante alle spese in parte verso la banca e in parte verso il fallimento. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto sette motivi: 1) censura sulla condanna alle spese in favore della banca, sostenendo che, dopo la riassunzione seguita al secondo fallimento, la legittimazione all'azione revocatoria spettasse solo al fallimento; 2) e 3) contestazione della mancata declaratoria di estinzione del processo di primo grado dopo il primo fallimento, perché il curatore aveva depositato un atto qualificato come intervento volontario e comunque la riassunzione sarebbe stata tardiva; 4), 5) e 6) doglianze sulla ritenuta sussistenza dell'eventus damni, sostenendo che la vendita non avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori poiché il prezzo sarebbe stato congruo e l'operazione economicamente vantaggiosa per la venditrice; 7) denuncia di motivazione apparente, assumendo che la sentenza d'appello fosse meramente per relationem rispetto a quella di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non pertinente alle norme invocate e privo di specificità, osservando che le spese liquidate alla banca riguardavano attività svolte prima dell'interruzione, quando la sua legittimazione non era in discussione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: il curatore aveva comunque compiuto un atto idoneo a proseguire il processo interrotto, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale dell'atto e al raggiungimento del suo scopo; inoltre il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza che dichiara l'interruzione, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché mescolavano censure eterogenee e, soprattutto, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio per cui l'eventus damni revocatorio può consistere anche in un depauperamento qualitativo del patrimonio, come la sostituzione di un immobile con denaro o credito più facilmente occultabile. Il settimo motivo è stato respinto nel merito: la motivazione d'appello, pur sintetica e in parte richiamando la decisione di primo grado, è stata ritenuta sufficiente e non apparente. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancanza di una pagina della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se non impedisce la ricostruzione certa della controversia e della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e confrontarsi con la questione effettivamente decisa.

  • art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente le norme di diritto poste a fondamento del motivo.

  • art. 366, comma 2, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una puntuale e specifica descrizione dei fatti processuali rilevanti e degli atti richiamati.

  • art. 25 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato solo dalla parte ricorrente; la Corte non ne valorizza una specifica portata decisoria nella soluzione della controversia.

  • art. 43, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    L'apertura del fallimento determina l'automatica interruzione del processo avente ad oggetto rapporti patrimoniali.

  • art. 67 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente; non assume autonoma decisività nella decisione della Corte.

  • art. 105 c.p.c.

    L'atto del curatore, anche se qualificato come intervento volontario, può valere come atto idoneo a proseguire il processo interrotto se ne realizza lo scopo sostanziale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a respingere la censura per inammissibilità.

  • art. 299 c.p.c.

    La disciplina dell'interruzione opera nei casi previsti dalla legge, come il fallimento della parte.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza che dichiara l'interruzione, non dalla mera pubblicazione della sentenza di fallimento.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Una irregolarità formale dell'atto processuale non ne impedisce la validità se esso ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati, ma non richiede una motivazione analitica se la decisione dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del decisum.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di mancanza o apparente motivazione, non per mera sinteticità o insufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica e anche per relationem, purché renda comprensibile la ratio della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato ai soli casi estremi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e non vengono addotti argomenti per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è accolta quando l'atto dispositivo arreca pregiudizio alle ragioni del creditore, anche tramite depauperamento qualitativo del patrimonio del debitore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica, pertinente alle norme richiamate e coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mescolanza di vizi eterogenei può determinarne l'inammissibilità.
  • Ai fini dell'interruzione e della riassunzione del processo per fallimento, l'effetto interruttivo è automatico, ma il termine per la prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza che dichiara l'interruzione, non dalla sola dichiarazione di fallimento.
  • Per stabilire se un atto sia idoneo a proseguire il processo interrotto occorre guardare al suo contenuto sostanziale e al raggiungimento dello scopo, non alla sola intestazione formale.
  • Nell'azione revocatoria l'eventus damni può consistere anche in un depauperamento solo qualitativo del patrimonio, quando il bene esce dalla sfera patrimoniale del debitore e si trasforma in denaro o credito più facilmente occultabile o aggredibile con maggiore difficoltà.
  • La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente quando, anche sinteticamente o per relationem, consente di comprendere le ragioni della conferma della decisione; la nullità ricorre solo nei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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