Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia riguarda il passaggio di personale dall'I.P.I. al Ministero dello Sviluppo Economico ex art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010. La dipendente aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza fin dalla data di assunzione, nonché l'inclusione nell'assegno ad personam di varie voci: il 50% del premio di produttività, la quota a carico dell'I.P.I. riferita al fondo integrativo di previdenza complementare Previgen, il controvalore del premio annuale della polizza vita e della polizza infortuni. Il Ministero ricorre per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001. Sostiene che la Corte d'appello ha errato nel ritenere applicabile al caso l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e, per il tramite di questo, l'art. 2112 c.c., perché il rapporto con l'I.P.I. non era disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001 e l'I.P.I. non doveva essere considerato ente pubblico. Secondo il ricorrente, doveva applicarsi solo la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che garantisce il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio solo per le voci fisse e continuative, senza riconoscere il mantenimento dell'anzianità pregressa. La controricorrente ha resistito eccependo anche la formazione di giudicato interno sulla quantificazione dell'assegno ad personam.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la decisione impugnata non fosse conforme ai principi già affermati in precedenti analoghi: la disciplina applicabile al trasferimento del personale dell'I.P.I. al Ministero è quella speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, non l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 richiamante l'art. 2112 c.c. La Corte ha precisato che, ai fini dell'assegno ad personam, rilevano solo le voci economiche aventi natura retributiva e carattere fisso e continuativo; inoltre, l'anzianità di servizio non costituisce un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore, salvo che il suo mancato riconoscimento incida su diritti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore. È stata respinta anche l'eccezione di giudicato interno, perché l'appello del Ministero aveva investito l'intero nucleo fatto-norma-effetto giuridico della statuizione di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010
costituisce la disciplina speciale del trasferimento del personale dell'I.P.I.; garantisce il mantenimento del solo trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, con eventuale assegno ad personam riassorbibile.
non è la norma applicabile direttamente alla fattispecie; è richiamata solo attraverso l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, ma la Corte esclude che regoli il caso concreto.
art. 31 del d.lgs. n. 165/2001
la Corte esclude la sua applicabilità alla vicenda perché il rapporto con l'I.P.I. non era disciplinato dal pubblico impiego contrattualizzato; la fattispecie va risolta con la disciplina speciale del d.l. n. 78/2010.
dopo la riforma, la decisione in pubblica udienza è riservata a casi specifici; nel caso di specie la Corte ha ritenuto di poter decidere in camera di consiglio.
consente la decisione in camera di consiglio nei casi in cui non si provvede in pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte rileva che non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
richiamato solo indirettamente nella parte in cui la Corte ribadisce la necessità di accertare la natura delle voci economiche secondo i fatti e la disciplina applicabile; non è oggetto di una specifica statuizione autonoma.
Massime di principio
- Nel trasferimento del personale da un ente soppresso a un'amministrazione pubblica, la disciplina applicabile va individuata nella norma speciale che regola il passaggio, se esistente, e non nelle regole generali sul trasferimento d'azienda o sul pubblico impiego quando queste siano incompatibili con la fattispecie.
- L'assegno ad personam va commisurato alle sole voci retributive che abbiano natura fissa e continuativa; non ogni emolumento percepito in precedenza può essere traslato automaticamente nel nuovo inquadramento.
- L'anzianità di servizio pregressa non è di per sé un diritto autonomamente esigibile verso il nuovo datore di lavoro: rileva solo se il suo mancato riconoscimento comporti la perdita di benefici economici già maturati o un peggioramento del trattamento retributivo in atto.
- L'impugnazione che contesti la norma applicabile e gli effetti tratti dalla sentenza di primo grado riapre l'esame dell'intera statuizione, impedendo che sulla quantificazione del trattamento si formi un giudicato interno limitato solo ad alcuni passaggi della motivazione.
- Ai fini della qualificazione delle somme da includere nel trattamento conservato, il giudice deve verificare la loro effettiva natura retributiva o previdenziale e, solo per le prime, accertare se siano fisse e continuative.
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