Cassazione Civile, Ordinanza n. 12281/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’atto trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha contestato il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2016, determinando l’imponibile in via forfettaria per un centro di raccolta scommesse operante per conto di un bookmaker estero privo di concessione in Italia. I contribuenti hanno impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, hanno proposto appello deducendo: l’erronea applicazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011, ritenuta eccezionale e sanzionatoria; l’applicazione indebita, per il 2016, del nuovo criterio di tassazione fondato sul margine, sostenendo che esso avrebbe trasformato l’imposta e reso soggetto passivo esclusivo il bookmaker; l’illegittimità del criterio forfettario del triplo della media provinciale; il contrasto della disciplina con gli artt. 49, 52 e 56 TFUE e con i principi di non discriminazione, chiedendo rinvio pregiudiziale; l’omessa applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa; e l’erroneità della statuizione sulle spese di lite. In cassazione hanno riproposto sei motivi sostanzialmente corrispondenti, insistendo anche sulla riunione ad altri giudizi e sulla discussione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le questioni manifestamente infondate alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha affermato che, per i soggetti che offrono scommesse in Italia senza essere collegati al Totalizzatore Nazionale e senza aver aderito alla regolarizzazione, continua ad applicarsi la disciplina speciale di cui all’art. 1, commi 643 e 644, lett. g), della L. n. 190/2014, insieme alle norme richiamate del d.l. n. 98/2011, e che il comma 945 della L. n. 208/2015 non ha abrogato tale regime per gli operatori non collegati. Ha escluso la violazione del diritto unionale, ritenendo non discriminatorio il prelievo, nonché la violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale. Ha inoltre escluso l’obiettiva incertezza normativa e ha considerato corretta la condanna alle spese. Nel dispositivo finale il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, in applicazione della disciplina sulla decisione accelerata, anche al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
Per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia senza essere collegati al Totalizzatore Nazionale, l’imposta unica è dovuta sul criterio forfettario del triplo della media provinciale della raccolta; il regime resta applicabile ai soggetti non regolarizzati.
art. 1, comma 643, L. n. 190/2014
Disciplina il presupposto del tributo e la procedura di regolarizzazione per i soggetti che offrono scommesse in Italia senza collegamento al Totalizzatore Nazionale.
art. 1, comma 945, L. n. 208/2015
Introduce un diverso criterio di tassazione per gli operatori collegati al Totalizzatore Nazionale, ma non abroga il regime speciale previsto per i soggetti non collegati.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
Continua a trovare applicazione, per i periodi anteriori e comunque nei casi richiamati dalla disciplina speciale, quale criterio di calcolo forfettario dell’imposta.
È richiamato quale norma base del presupposto soggettivo dell’imposta unica, come interpretata dalla legislazione successiva.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504/1998
Individua l’aliquota massima applicabile nel meccanismo di determinazione dell’imposta unica.
artt. 49, 52 e 56 TFUE
La Corte esclude che la disciplina nazionale realizzi restrizioni discriminatorie alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittimo il regime per le annualità successive al 2011.
Richiamato dai ricorrenti per l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto.
artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997
Richiamati dai ricorrenti in tema di punibilità e colpevolezza, ma esclusi dalla Corte in ragione della chiarezza del quadro normativo.
Invocato per l’obiettiva incertezza normativa e la tutela dell’affidamento, ma la Corte ne esclude l’applicabilità.
La Corte conferma la regolazione delle spese secondo soccombenza.
artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel motivo sulle spese di lite, ma la Corte considera corretta la liquidazione operata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per contrasto con giurisprudenza consolidata.
Procedura di decisione accelerata richiamata nel provvedimento.
Applicati per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori per abuso del processo e in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel titolare del centro di raccolta che operi per conto di bookmaker estero privo di concessione, con responsabilità solidale rispetto al bookmaker, quando la raccolta avvenga in Italia senza collegamento al Totalizzatore Nazionale e senza regolarizzazione.
- La disciplina introdotta per gli operatori collegati al Totalizzatore Nazionale non abroga automaticamente il regime speciale previsto per i soggetti non collegati; in assenza di espressa abrogazione, i due modelli impositivi coesistono per ambiti soggettivi diversi.
- Il criterio forfettario di determinazione della base imponibile fondato sul triplo della media provinciale non è di per sé illegittimo, se giustificato dall’impossibilità di ricostruire la raccolta effettiva degli operatori non collegati e se resta consentita la prova contraria del contribuente.
- La disciplina fiscale sulle scommesse non integra, per il solo fatto di colpire anche operatori esteri o non autorizzati, una violazione delle libertà fondamentali del TFUE quando si applica indistintamente a chi raccoglie gioco sul territorio nazionale in un settore non armonizzato.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa richiede un effettivo quadro normativo e giurisprudenziale non chiaro; non opera quando la disciplina sia già stata stabilizzata da interventi legislativi e da orientamenti consolidati di legittimità, costituzionali ed eurounitari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si ponga in frontale contrasto con una giurisprudenza di legittimità consolidata sui punti decisivi della controversia.
- La proposta di definizione accelerata e la successiva decisione conforme possono giustificare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie per abuso del processo, compresa la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’onere dell’ulteriore contributo unificato.
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