Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (viaggiatrici)

La controversia

La controversia nasce dal negato imbarco di due passeggeri su un volo da Ibiza a Roma. In primo grado il giudice di pace aveva condannato il vettore al pagamento, in favore di ciascuna attrice, di una somma a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno patrimoniale e morale. La compagnia aveva proposto appello deducendo, tra l'altro, l'assenza di prova dell'inadempimento e dei danni. Il tribunale, decidendo sull'appello, aveva accolto solo parzialmente il gravame, riducendo il quantum, e aveva respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle appellate, ritenendo tempestiva la costituzione dell'appellante nonostante il deposito telematico non fosse andato a buon fine nei termini. Le soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo lamentava la violazione delle regole sul deposito telematico e sulla rimessione in termini, sostenendo che la tardiva iscrizione a ruolo era dipesa da negligenza del difensore dell'appellante e non da causa non imputabile; il secondo denunciava violazioni in tema di pronuncia e motivazione; il terzo censurava anche la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel deposito telematico, la tempestività si collega alla ricevuta di avvenuta consegna, ma l'efficacia del deposito resta provvisoria fino al completamento della procedura con gli esiti successivi e con l'accettazione della cancelleria. In caso di mancato perfezionamento del deposito, la parte deve attivarsi con immediatezza, mediante nuovo deposito tempestivo o tempestiva istanza di rimessione in termini, concentrando le contestazioni sulle ragioni del rifiuto. Il tribunale, invece, non aveva verificato se l'appellante si fosse attivata con la dovuta immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, e aveva erroneamente rimesso in termini la parte. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis

    il deposito telematico si considera tempestivo al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ma tale effetto è provvisorio e subordinato al buon fine dell'intera procedura.

  • L. n. 221 del 2012

    è richiamata quale norma che ha introdotto la disciplina del deposito telematico rilevante ai fini della tempestività.

  • D.M. n. 44 del 2011, art. 13

    norma tecnica richiamata nel motivo di ricorso sulle modalità del deposito telematico.

  • art. 153 c.p.c.

    può essere invocato per la rimessione in termini solo in presenza di decadenza per causa non imputabile alla parte e con reazione diligente e tempestiva.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato per il termine di costituzione dell'appellante a pena di improcedibilità.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli adempimenti dell'appellante in grado di appello.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato per la sanzione dell'improcedibilità dell'appello in caso di mancata tempestiva costituzione.

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione connessa alla costituzione e al deposito telematico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per vizio motivazionale, assorbito.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite, assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione delle spese, assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per nullità della sentenza in tema di spese, assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico la tempestività del deposito va verificata con riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna, ma il deposito produce un effetto solo provvisorio finché non si completi positivamente l'intera sequenza di controlli e l'accettazione della cancelleria.
  • Se il deposito telematico non si perfeziona, la parte non è automaticamente decaduta: ha però l'onere di reagire con immediatezza, mediante un nuovo deposito tempestivo oppure mediante tempestiva istanza di rimessione in termini, a seconda della situazione concreta.
  • La rimessione in termini richiede che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte e che il giudice verifichi concretamente la tempestività e la diligenza della reazione al mancato perfezionamento del deposito.
  • Quando il rifiuto del deposito deriva da esiti tecnici comunicati dal sistema, la parte deve concentrare le proprie allegazioni sulle specifiche ragioni del rifiuto e sull'eventuale tempestivo rimedio, non essendo sufficiente un generico richiamo a un problema informatico.
  • In caso di mancata verifica della reazione immediata della parte al difetto di perfezionamento del deposito, la decisione che ammetta la rimessione in termini incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.