Cassazione Civile, Ordinanza n. 12289/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA 2016 emesso nei confronti di una società, con recupero del maggior imponibile anche a carico di due soggetti ritenuti dall’Ufficio soci occulti e amministratori di fatto della società, ai quali venivano imputati tributi e sanzioni. In primo grado il ricorso della società fu respinto, mentre quello dei due soggetti fu accolto; in appello l’Agenzia ottenne la riforma della decisione, sulla base di elementi istruttori che, secondo il giudice di merito, dimostravano che i due ricorrenti erano i reali gestori e domini della società. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento, perché rinviava a un PVC non allegato né notificato; (3) omesso esame delle sentenze penali assolutorie e della prova contraria; (4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla riferibilità dell’illecito, sostenendo che mancasse il presupposto per imputare a loro tributi e sanzioni in assenza di una società fittizia-schermo; (5) violazione della disciplina sulle spese, per avere liquidato spese in favore dell’Agenzia assistita da un funzionario delegato.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello pienamente esistente e comprensibile, non limitandosi a formule apodittiche ma valorizzando una pluralità di elementi indiziari: dichiarazioni acquisite dalla Guardia di finanza, presenza costante di uno dei ricorrenti nelle imprese della rete, partecipazione di entrambi alla compagine sociale delle imprese coinvolte e movimentazioni finanziarie non giustificate. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al PVC per mancata allegazione della previa deduzione in merito nel giudizio di merito. Quanto alle sentenze penali di assoluzione, ha rilevato che non vi era un omesso esame di fatto decisivo, perché la CTR aveva comunque considerato il compendio probatorio e aveva spiegato l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, fondato su un diverso standard probatorio; ha anche escluso l’operatività dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 per difetto dei presupposti dedotti. Sul quarto motivo, la Corte ha affermato che, in presenza di un soggetto che agisca uti dominus, la traslazione dell’imponibile e delle sanzioni non dipende dalla formale qualifica di amministratore di fatto, ma dalla gestione sostanziale e dal pieno controllo della società, così che le violazioni restano imputabili alla persona fisica che ha ideato e realizzato il sistema evasivo. Sul quinto motivo ha confermato la legittimità della liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia, assistita da un proprio funzionario, alla luce dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
il vizio ex n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del merito.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura per mancata deduzione nei gradi di merito.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai ricorrenti sulla motivazione dell’avviso di accertamento; censura dichiarata inammissibile.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai ricorrenti sulla motivazione dell’avviso IVA; censura dichiarata inammissibile.
ribadita l’autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
la sentenza penale assolutoria non produce effetti nel giudizio tributario se non risultano allegati e provati tutti i presupposti richiesti, compreso il passaggio in giudicato.
non si applica quando le violazioni siano direttamente imputabili alla persona fisica che agisce uti dominus e non alla sola società dotata di personalità giuridica.
artt. 11 e 12 delle preleggi
richiamati in relazione all’interpretazione della disciplina sanzionatoria e alla distinzione tra società schermatura e soggetto interponente.
artt. 9 e 11 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamati sulla riferibilità soggettiva delle sanzioni tributarie; la Corte li collega alla persona fisica che ha posto in essere la condotta evasiva.
art. 23, comma 4, L. n. 689 del 1981
richiamato dai ricorrenti sul tema delle spese; la Corte ritiene invece applicabile la disciplina speciale del processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore... si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
consente la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate assistita da propri funzionari, includendo anche il compenso per l’attività difensiva svolta dai dipendenti legittimati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia affetta da un’anomalia motivazionale radicale, tale da rendere mancante o incomprensibile la motivazione stessa; non basta contestare la sua insufficienza o la diversa lettura delle prove.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; la censura non può risolversi in una richiesta di nuovo giudizio di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singola prova o argomentazione delle parti, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente che dia conto degli elementi decisivi posti a fondamento della decisione.
- Nel processo tributario, la sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice fiscale: il diverso giudizio può fondarsi su un autonomo compendio probatorio, anche presuntivo, purché ne dia conto in motivazione e non ricorrano i presupposti specifici per l’efficacia vincolante del provvedimento penale.
- Quando un soggetto gestisce una società uti dominus, con pieno controllo amministrativo e operativo, le imposte evase e le sanzioni possono essere imputate direttamente alla persona fisica che ha ideato e realizzato il sistema illecito, a prescindere dalla sua formale qualifica societaria.
- In materia di sanzioni tributarie, l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non opera se la violazione è riferibile in concreto al soggetto che ha agito come vero interponente e non a una società realmente autonoma e vitale.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore è legittima anche quando l’ente sia assistito in giudizio da propri funzionari, secondo la disciplina speciale dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992.
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