Cassazione Civile, Ordinanza n. 12285/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti appellate)
La controversia
La società ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Roma che, in funzione di giudice dell’appello avverso una sentenza del giudice di pace, aveva dichiarato estinto il giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. La ricorrente deduceva violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 348 c.p.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione perché l’appellante aveva depositato le note scritte sostitutive della comparizione alla prima udienza. In sostanza, lamentava sia la mancata considerazione del deposito telematico delle note, sia un presunto errore materiale del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto, in via preliminare, che il decreto di estinzione, pur non avendo la forma della sentenza, era decisorio e definitivo, quindi ricorribile per cassazione. Tuttavia ha ritenuto inammissibile il motivo perché il provvedimento impugnato risultava conforme all’art. 348 c.p.c. applicabile ratione temporis: il giudice d’appello, dopo un primo rinvio e in assenza di note scritte delle parti, poteva dichiarare l’improcedibilità dell’appello. Le doglianze sulla mancata considerazione del deposito o sul preteso errore materiale non erano deducibili con il ricorso per cassazione, essendo eventualmente azionabili con la correzione degli errori materiali ex artt. 287 ss. c.p.c. o con revocazione ex art. 395 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il decreto di estinzione, avendo contenuto decisorio e definitivo, è immediatamente ricorribile per cassazione.
art. 348 c.p.c.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza... Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
In caso di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, il giudice deve rinviare; se la mancata comparizione persiste, l’appello è improcedibile anche d’ufficio. La Corte legge la decisione impugnata come conforme a tale schema.
art. 127 ter c.p.c.
La trattazione cartolare mediante deposito di note scritte sostitutive dell’udienza è richiamata come modalità processuale rilevante nel caso concreto.
art. 287 c.p.c.
L’eventuale errore materiale del provvedimento non è deducibile in cassazione, ma va corretto con il procedimento di correzione davanti allo stesso giudice.
art. 395 c.p.c.
L’omessa considerazione del deposito delle note scritte, se rilevante nei presupposti di legge, può semmai essere fatta valere con revocazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il giudice d’appello dichiara l’estinzione o l’improcedibilità del gravame, pur se non rivestito formalmente da sentenza, è decisorio e definitivo e quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
- Quando l’appellante non compare alla prima udienza, il giudice deve applicare la disciplina dell’art. 348 c.p.c.; se all’udienza successiva permane la mancata comparizione, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
- Non è ammissibile trasformare in motivo di ricorso per cassazione una doglianza che, in realtà, riguarda un errore materiale del provvedimento: tale vizio si fa valere con la correzione degli errori materiali davanti al giudice che ha emesso l’atto.
- La mancata considerazione di un fatto processuale documentale, quando integri un vizio deducibile nei limiti di legge, può essere fatta valere mediante gli ordinari rimedi di impugnazione specificamente previsti, come la revocazione, e non con un generico motivo di violazione di legge.
- Se il motivo di ricorso è inammissibile, l’intero ricorso è inammissibile.
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