Cassazione Civile, Ordinanza n. 17999/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società privata accreditata per prestazioni di laboratorio di analisi aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL competente per il pagamento di euro 30.684,13, sostenendo che l'ente avesse illegittimamente decurtato le fatture applicando lo sconto tariffario su prestazioni rese nei mesi da gennaio a ottobre 2012. L'ASL aveva proposto opposizione deducendo che quelle somme non erano dovute per il superamento del tetto di spesa; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato l'ingiunzione, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'ASL e revocato il decreto, ritenendo non dimostrati un valido rapporto di accreditamento e, per parte delle prestazioni, un valido rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sussistenza del rapporto di accreditamento sarebbe stata già accertata in primo grado e non impugnata; 2) violazione del giudicato interno anche quanto all'applicazione del contratto alle prestazioni anteriori alla stipula; 3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che il rapporto e il contratto erano pacifici e non contestati; 4) erronea affermazione della necessità di un provvedimento regionale di accreditamento transitorio quale presupposto per la remunerazione delle prestazioni; 5) erronea affermazione della necessità di accordi contrattuali anteriori a ciascun anno di riferimento; 6) violazione del contraddittorio per mancata possibilità di integrare la prova dopo il rilievo officioso della Corte d'appello; 7) omesso esame e travisamento della prova documentale, con motivazione illogica in ordine alla prova dell'accreditamento. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché la sentenza di primo grado aveva presupposto e riconosciuto la validità del rapporto di accreditamento e dei contratti, e tali capi non erano stati investiti da specifici motivi di appello; la Corte territoriale, quindi, non poteva rilevare d'ufficio la loro insussistenza, essendosi formato giudicato interno su quei punti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo; ha cassato la sentenza n. 570/2024 della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo è stata quindi eliminata, perché la questione della validità ed efficacia dell'accreditamento e dei contratti risultava coperta da giudicato interno e non poteva essere riesaminata officiosamente in appello.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento monitorio promosso dalla struttura sanitaria per ottenere il pagamento
invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e del contratto
richiamati in relazione al giudicato interno e ai limiti dell'impugnazione
richiamato nel motivo sull'apparente carenza o perplessità della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione
richiamato per la censura sulla valutazione della prova e sulla mancata considerazione di fatti non contestati
richiamato per la censura sul riparto dell'onere della prova
artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
richiamati per la disciplina dell'accreditamento e dei rapporti contrattuali con le strutture private che erogano prestazioni per il SSN
art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994
richiamato sulla disciplina transitoria dell'accreditamento delle strutture già convenzionate
art. 1, commi 237-quater e ss., l.r. Campania n. 4 del 2011
richiamato dalla ricorrente come disciplina regionale attuativa del sistema di accreditamento
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamati nel motivo sulla necessità e validità degli accordi contrattuali con la PA
art. 2, comma 7, d.p.r. 14 gennaio 1997
richiamato nel motivo relativo agli accordi contrattuali e ai tetti di spesa
art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997
richiamato nel motivo sulla contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN
richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e agli accordi tra ASL e struttura privata
artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost.
richiamati nel motivo sulla compatibilità costituzionale della disciplina dei tetti di spesa e degli accordi contrattuali
richiamati per dedurre la violazione del contraddittorio e della valutazione delle prove
richiamato per sostenere l'impossibilità di introdurre in appello nuove contestazioni o nuove questioni probatorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in combinato con il comma 1-quater sul contributo unificato
art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006
richiamato come base dell'operazione di sconto tariffario contestata dalla struttura sanitaria
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado abbia deciso una domanda che presuppone la validità ed efficacia di un contratto o di un rapporto convenzionale, e tale accertamento non sia stato specificamente censurato in appello, si forma giudicato interno sul punto; il giudice d'appello non può quindi rilevare d'ufficio la nullità o l'inesistenza del rapporto se la questione è ormai coperta da giudicato.
- Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto è precluso se sul tema della validità ed efficacia del rapporto si è formato giudicato espresso o interno nei precedenti gradi di giudizio.
- Nei rapporti tra strutture sanitarie private e ASL, la contestazione in appello dell'accreditamento o dei contratti deve investire specificamente quei capi della decisione che li abbiano già riconosciuti come presupposti della pretesa; in difetto, il giudice non può rimetterli in discussione officiosamente.
- La rilevazione officiosa in appello di questioni relative ai fatti costitutivi della domanda non è ammessa quando su tali fatti si sia già consolidato il giudicato interno e la questione non sia stata devoluta con l'impugnazione.
- Se il primo giudice, pur implicitamente, fonda la condanna su un rapporto contrattuale valido e efficace e le parti non impugnano quel passaggio, la validità del contratto resta ferma e non può essere superata in sede di gravame mediante un rilievo officioso successivo.
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